Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320,

113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura

civile, promosso con sentenza emessa il 20 novembre 2000 dal Giudice

di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Fortuna Luigi e

Paganucci Marcella, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Fortuna Luigi nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore

Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Luciano Argiolas per Fortuna Luigi e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata

il 30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

111 della Costituzione, varie questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316,

secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui

dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle

norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le

cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la

facoltatività della difesa tecnica), assoggettano, in caso di

pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole

procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria

anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere

del processo verbale senza adeguate garanzie formali;

che il remittente premette di essere stato adito con processo

verbale di domanda proposta oralmente, regolarmente notificato,

avente ad oggetto una richiesta di pagamento della somma di lire

centocinquantamila, di aver inutilmente esperito il tentativo di

conciliazione, di aver espletato la consulenza tecnica d'ufficio e di

aver quindi trattenuto in decisione la causa all'esito della

precisazione delle conclusioni;

che la difesa della parte attrice (la quale successivamente

alla proposizione della domanda si era avvalsa di un difensore) aveva

sollecitato la proposizione di una questione di legittimità

costituzionale degli artt. 82, primo comma, 316, secondo comma, 91 e

92 cod. proc. civ.;

che, nel motivare la manifesta infondatezza di detta

eccezione, il remittente procede ad un excursus storico delle

normative che, nel tempo, hanno regolato la difesa dinanzi al

pretore, al conciliatore e, da ultimo, dinanzi al giudice di pace;

con particolare riferimento a tale rito, egli osserva che

l'obbligatorietà del patrocinio è stata assicurata solo per le

cause di valore superiore al milione di lire, ma che la

corrispondente possibilità della parte di stare in giudizio

personalmente per le cause di valore inferiore sarebbe assicurata

solo in apparenza;

che, pertanto, non è il denunciato art. 82 cod. proc. civ.

ad essere viziato d'illegittimità costituzionale, quanto piuttosto

il complesso delle norme che si frappongono alla sua realizzazione

pratica;

che a tale proposito il giudice a quo esamina anzitutto il

congegno della redazione del processo verbale in caso di formulazione

orale della domanda, osservando che l'ipotesi di diniego da parte del

giudice di pace di far redigere tale processo non sarebbe assistita

dalla garanzia della motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost;

che tale verbale, peraltro, sarebbe - per come attuatosi

nella prassi degli uffici - "la prova lampante di un vuoto

formalismo", traducendosi in un onere aggiuntivo per il cittadino che

intenda stare in giudizio personalmente, così vulnerando l'art. 24

Cost;

che in tale ottica è quindi sospettato d'illegittimità

costituzionale l'art. 316, secondo comma, del cod. proc. civ.,

poiché il remittente istituisce un collegamento tra detta norma e

l'art. 82 cod. proc. civ., ritenendo che la possibilità di

proposizione orale della domanda sia ammissibile solo nelle cause di

valore inferiore al milione, nelle quali il patrocinio non è

obbligatorio;

che la previsione dell'art. 311 cod. proc. civ., poi, nella

parte in cui estende alle cause davanti al giudice di pace di valore

non eccedente il milione le norme dettate per il procedimento avanti

al tribunale - così assoggettandole allo stesso trattamento

processuale delle controversie eccedenti tale valore, nelle quali è

obbligatorio il patrocinio - risulterebbe lesiva degli artt. 3, 24 e

111 Cost., in particolare quando una sola delle parti si avvalga

dell'opera del difensore;

che al remittente sembra che anche l'art. 113 cod. proc. civ.

si ponga in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali

nella parte in cui, nell'ipotesi di pronuncia secondo equità,

sottopone all'osservanza delle stesse regole in procedendo i giudizi

nei quali è prevista l'obbligatorietà del patrocinio e le

controversie dove è invece consentito al cittadino di stare in

giudizio personalmente;

che nei giudizi in argomento, quindi, caratterizzati dalla

tenuità del valore della domanda, la soluzione più adeguata sarebbe

quella della conciliazione obbligatoria da collocarsi nell'art. 320

cod. proc. civ., norma che sarebbe dunque costituzionalmente

illegittima appunto in ragione di tale mancata previsione ed in

riferimento ai medesimi parametri sopra evocati;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata attrice nel processo a quo sollecitando l'accoglimento

delle questioni sollevate dal remittente e, in subordine, la

restituzione degli atti al medesimo per il riesame della questione e

della sua rilevanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza, della

questione.

Considerato che, pur avendo il remittente qualificato il

provvedimento di remissione come "sentenza" anziché come

"ordinanza", ciò non conduce all'inammissibilità della questione

ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione

del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte

costituzionale (v. sentenza n. 452 del 1997);

che il Giudice di pace di Roma dubita, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità

costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316,

secondo comma, del codice di procedura civile;

che secondo il giudice remittente le disposizioni suindicate,

stabilendo, anche per le cause per le quali è prevista la difesa

personale delle parti, che il giudizio è retto dalle norme relative

al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili,

violerebbero il principio di ragionevolezza, il diritto di difesa e

le norme sul giusto processo;

che il provvedimento in esame, prendendo spunto dal problema

della difesa tecnica nel procedimento davanti al giudice di pace, non

tiene in adeguata considerazione che l'attore, pur avendo

originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto

di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore, sicché ogni

questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una

valenza meramente eventuale;

che, tenendo presente la situazione processuale verificatasi

nel giudizio a quo per come risulta dalla descrizione fatta dal

remittente, non emerge in alcun modo quale sia la concreta rilevanza

delle numerose questioni sollevate, poiché il Giudice di pace di

Roma non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme

impugnate, né è dato comprendere quale esito potrebbe avere

un'ipotetica sentenza di accoglimento in ordine alla decisione della

causa in corso;

che, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento

di remissione - il quale insiste in modo particolare sul fatto che

nelle cause di valore inferiore ad un milione di lire la normativa

non prevede l'esistenza di un sistema idoneo ad indirizzare il

cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto

di difesa personale - appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni

di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di

legittimità costituzionale;

che pertanto, sia per la mancanza di ogni dimostrazione sulla

rilevanza che per il tipo di questioni prospettate, le medesime

devono ritenersi manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma,

e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di

pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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