Codice civile

Art. 713 c.c. — Facoltà di domandare la divisione

[1]I coeredi possono sempre domandare la divisione.

[2]Quando pero' tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di eta', il testatore puo' disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta' dell'ultimo nato.

[3]Egli puo' anche disporre che la divisione dell'eredita' o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

[4]Tuttavia in ambedue i casi l'autorita' giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, puo', su istanza di uno o piu' coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 713 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16433/2026

    27 maggio 2026

    In tema di scioglimento di comunione (ordinaria o ereditaria) su immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, l'esistenza di modificazioni edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento della divisione, ma possono incidere esclusivamente sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, che l'edificazione è precedente alla data suddetta e tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e risulti veritiera.

    Art. 713 c.c. · Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15887/2026

    23 maggio 2026

    Nel giudizio divisorio, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello.

    Art. 713 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7679/2026

    30 marzo 2026

    In tema di divisione ereditaria, una volta proposta in primo grado la relativa domanda sulla base della prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e prodotto in giudizio da una parte, anche se non istituita erede nella scheda testamentaria, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera comunque gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa; è, dunque, possibile la richiamata modifica della domanda di divisione, in quanto le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.

    Art. 713 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5742/2026

    13 marzo 2026

    Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.

    Art. 713 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'ultimo comma dell'art. 713 è stato proposto di specificare che le circostanze, in base alle quali l'autorità giudiziaria può consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore, debbano essere non solo gravi ma anche urgenti. L'aggiunta della parola «urgente» mi è sembrata superflua, perchè il carattere di urgenza risulta dalla stessa espressione «senza indugio».

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 339

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art713 · fonte del testo

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