Codice di procedura civile

Art. 166 c.p.c. — Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. 171 173

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF
Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 166 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25245/2025

    15 settembre 2025

    In tema di translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la comparsa di riassunzione deve contenere, tra i requisiti previsti ex art. 125 disp. att. c.p.c., l'invito alla controparte a costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma non l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., trattandosi di atto che dà impulso ad un giudizio già pendente e non impone, pertanto, il richiamo alle preclusioni e decadenze che caratterizzano un giudizio intrapreso ex novo.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 50 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23191/2025

    13 agosto 2025

    L'eccezione con cui il convenuto deduca l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 167 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21739/2025

    28 luglio 2025

    Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita).

    Art. 166 c.p.c. · Art. 168-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21157/2025

    24 luglio 2025

    In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 702-ter c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 174/2013

    Questione infondata
    4 luglio 2013

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., impugnato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, anche nell'ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. proc. civ., anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva dell' udienza. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione, previste nel quarto e nel quinto comma del suddetto articolo, non sono riconducibili ad una ratio comune. Infatti, la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione - attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168- bis - è correlato alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa; tale esigenza non sussiste, invece, in relazione al rinvio previsto dal quarto comma, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Infine - posto che il legislatore gode di una non irragionevole discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali - la disposizione censurata non presenta neppure una intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità, ma mira a disciplinare lo svolgimento del processo attraverso scansioni temporali al fine di salvaguardarne le esigenze di certezza. - Per l'infondatezza, anche manifesta, di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 166 del cod. proc. civ., v. le citate ordinanze nn. 134/2009, 164/1998 e 461/1997.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 134/2009

    Questione infondata
    6 maggio 2009

    È manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. proc. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 82, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., anziché dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Il rimettente, infatti, con riferimento alle asserite violazioni degli artt. 3 e 24 Cost., non ha addotto elementi idonei a superare il convincimento già manifestato dalla Corte con l'ordinanza n. 461 del 1997, poi confermata con ordinanza n. 164 del 1998. Le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168- bis , cod. proc. civ. non sono, infatti, riconducibili ad una ' ratio ' comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma dell'art. 168- bis citato, è correlata all'esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo ' thema decidendum ' fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto nel quarto comma del predetto articolo, il quale può derivare da qualunque motivo anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Va escluso, poi, che la disciplina censurata violi il diritto di difesa, "poiché la garanzia di tale diritto non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia". Del pari va escluso, infine, il contrasto con l'art. 111 Cost., non essendo configurabile alcuna "compressione" nell'esercizio delle attività difensive. - Questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze, citate, n. 461/1997 e n. 164/1998. - Vedi, pure, ordinanza, citata, n. 900/1988, sull'esclusione, da parte della disciplina censurata, della violazione del diritto di difesa. - Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, vedi, citate, ex plurimis , sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 101/2006.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/2006

    Questione inammissibile
    10 febbraio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in ipotesi di abbreviazione dei termini ex art. 163- bis , secondo comma, cod. proc. civ., possa costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione quando la stessa sia stata differita ai sensi dell'art. 168- bis , quinto comma, dello stesso codice. La questione è infatti sollevata in modo perplesso, giacché il remittente sostiene che la norma impugnata - mentre distingue i termini per la costituzione del convenuto rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione, secondo che vi sia stato o meno il provvedimento presidenziale di abbreviazione - non «sembra» operare alcuna differenziazione rispetto all'udienza differita ex art. 168- bis , quinto comma, del codice di rito, prescrivendo in ogni caso la costituzione almeno venti giorni prima di tale udienza, e comunque, il rimettente, affermando che, pur se l'abbreviazione del termine a difesa «provoca la variazione, automatica ed a catena, di tutti i successivi termini che il codice di procedura impone alle parti per lo svolgimento delle ulteriori operazioni caratterizzanti la fase introduttiva del giudizio di cognizione, la formulazione letterale della norma non sarebbe agevolmente superabile, si arresta di fronte al dato meramente letterale della norma, senza neppure tentare - nel rilevato silenzio della legge e in assenza di un "diritto vivente" - una ricostruzione sistematica dell'istituto che ne consenta una diversa interpretazione ricavandola dai principi, sottraendosi quindi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione. - Sulla necessità, per il giudice a quo , di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione, v. le citate ordinanze n. 420 e n. 427/2005.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 163-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art166 · fonte del testo

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