Art. 8 — Onere delle spese

Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22105/2025

    31 luglio 2025

    Per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare ex artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme).

    Art. 8 · Art. 95 c.p.c. · Art. 2912 c.c. · Art. 560 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 239, 242 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11800/2025

    5 maggio 2025

    Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.

    Art. 8 · Art. 65 c.p.c. · Art. 95 c.p.c. · Art. 559 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 207 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/2021

    Questione infondata
    5 maggio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696- bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 446/2007

    Questione infondata
    21 dicembre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. La norma censurata, la quale stabilisce che «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla posizione del curatore fallimentare, quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, della mancata previsione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari al curatore del fallimento, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, né l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, v. le citate ordinanze n. 295/1996 e n. 117/1999. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 174/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 528 c.c. · Art. 8 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art8 · fonte del testo

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