Art. 106 c.p.c. — Intervento su istanza di parte
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.
8 pronunce che riguardano l’art. 106 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.
Art. 106 c.p.c. · Art. 5 mediazione · Art. 8 mediazione · Art. 269 c.p.c.
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto - il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge - non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si versi in una delle ipotesi di garanzia c.d. propria, caratterizzate tutte da una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.
Art. 106 c.p.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Art. 106 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 331 c.p.c.
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.
Art. 106 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.
Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.
Art. 106 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 107 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.
Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.
Art. 106 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.
In caso di chiamata in causa di più terzi ad opera del convenuto al fine di ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore e la declaratoria dell'obbligo risarcitorio dei chiamati, sulla base dei titoli delle rispettive responsabilità, distinti per ognuno e connessi per l'oggetto, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario (o unitario), in quanto viene sollecitato un accertamento comune nei confronti dei chiamati circa lo specifico modo di essere dei titoli di responsabilità nella loro correlazione causale, cosicché il vincolo di inscindibilità di tali cause in sede di impugnazione, ove permanga contestazione sull'individuazione degli effettivi obbligati, determina l'applicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c..
Art. 106 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 107 c.p.c.
In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 2392 c.c., il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, ex art. 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile.
Art. 106 c.p.c. · Art. 2392 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art106 · fonte del testo
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