Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
TRIBUNALE ORDINARIO DI [SEDE DEL TRIBUNALE: DA COMPLETARE]
Ricorso per sequestro conservativo
ex artt. 671 e 669-bis c.p.c., ante causam
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.1. Testo ricavato dagli artt. 671, 675, 678, 679 e 669-bis e seguenti c.p.c. e dagli artt. 2905 e 2906 c.c. nel testo vigente, e dalle altre norme richiamate. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
a cautela del credito vantato nei confronti di [Resistente: nome o denominazione: da completare], pari a [Importo del credito: da completare].
PER
[Ricorrente: generalità complete: da completare], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]), con studio in [indirizzo dello studio], presso il quale elegge domicilio, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo PEC del difensore [PEC del difensore], risultante dai pubblici elenchi.
— ricorrente —
CONTRO
[Resistente: generalità complete e PEC: da completare]
— resistente —
FATTO
1. [Ricorrente: nome: da completare] è creditore di [Resistente: nome o denominazione: da completare] della somma di [Importo del credito: da completare], a titolo di [A che titolo è dovuta la somma: da completare].
2. [I fatti, uno per riga: da completare].
DIRITTO
3. Competenza
Il ricorso è proposto prima dell’inizio della causa di merito: la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito (art. 669-ter, primo comma, c.p.c.).
È competente il Tribunale di [Sede del tribunale: da completare], [criterio di competenza: da completare].
Il giudizio di merito che il ricorrente intende promuovere ha per oggetto [La domanda di merito: da completare].
4. Il sequestro conservativo
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740, primo comma, c.c.): quei beni sono la garanzia del credito. Per conservarla il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (art. 2905, primo comma, c.c.).
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (art. 671 c.p.c.).
I presupposti sono dunque due: un credito, che in questa sede sommaria deve apparire verosimile, e il fondato timore di perderne la garanzia. Ricorrono entrambi.
5. Fumus boni iuris
Il credito di cui si chiede la cautela è di [Importo del credito: da completare]: è dovuto dal resistente a titolo di [A che titolo è dovuta la somma: da completare].
La cautela non richiede la prova piena del credito, riservata al giudizio di merito, ma la sua verosimiglianza, che qui risulta dalle seguenti ragioni:
[ragioni del fumus: da completare].
6. Periculum in mora
Il ricorrente ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 c.p.c.).
[fatti da cui nasce il timore di perdere la garanzia: da completare].
Se i beni del resistente fossero alienati, gravati o dispersi nel tempo occorrente per ottenere una sentenza di condanna, quella sentenza non troverebbe più beni sui quali essere eseguita.
Il sequestro evita questo esito: non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento (art. 2906, primo comma, c.c.), e il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (art. 686, primo comma, c.p.c.).
7. I beni da sequestrare e la misura del sequestro
Il sequestro si chiede fino alla concorrenza di [Somma fino alla cui concorrenza si chiede il sequestro: da completare], misura che si ritiene adeguata al credito da cautelare.
Si chiede che il sequestro sia autorizzato:
a) sui beni mobili del resistente, ovunque si trovino;
b) sui beni immobili del resistente;
c) sui crediti del resistente e sulle cose a lui dovute da terzi.
Il sequestro sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (art. 678, primo comma, c.p.c.).
Il sequestro sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (art. 679, primo comma, c.p.c.).
Il sequestro è chiesto nei soli limiti in cui la legge permette il pignoramento (art. 671 c.p.c.): restano fermi i limiti stabiliti dagli artt. 514 e 515 c.p.c. per le cose mobili e dall’art. 545 c.p.c. per i crediti.
8. Il giudizio di merito
Il sequestro è chiesto prima della causa: l’ordinanza di accoglimento deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito e, in mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (art. 669-octies, primo e secondo comma, c.p.c.).
Il ricorrente inizierà il giudizio nel termine, proponendo la domanda sopra indicata.
9. Mediazione
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (art. 5, comma 5, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
IN VIA ISTRUTTORIA
art. 669-sexies, primo comma, c.p.c.
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto (art. 669-sexies, primo comma, c.p.c.). Si indicano pertanto i soli mezzi necessari.
A) Documenti
Si producono i documenti indicati nell’elenco che segue, sui quali il ricorso si fonda.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato/a e difeso/a, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così provvedere:
In via cautelare
1) fissata l’udienza di comparizione delle parti, autorizzare [Ricorrente: nome: da completare], ai sensi dell’art. 671 c.p.c., a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di [Resistente: nome o denominazione: da completare], nonché delle somme e delle cose a lui dovute da terzi, fino alla concorrenza di [Somma fino alla cui concorrenza si chiede il sequestro: da completare], nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento;
2) fissare il termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l’inizio del giudizio di merito (art. 669-octies, primo comma, c.p.c.);
In ogni caso
3) condannare [Resistente: nome o denominazione: da completare] alle spese e ai compensi del procedimento cautelare, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi con la decisione del giudizio di merito (art. 91 c.p.c.);
Con ogni ulteriore consequenziale statuizione.
PRODUZIONE DOCUMENTALE
Si depositano:
1. Procura alle liti.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
firmato digitalmente
PROCURA ALLE LITI
art. 83, terzo comma, c.p.c.
Il/La sottoscritto/a [generalità della parte], conferisce all’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]) procura speciale alle liti, affinché lo/la rappresenti e difenda nel procedimento per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti di [Resistente: nome o denominazione: da completare] davanti al Tribunale di [Sede del tribunale: da completare], in ogni sua fase, compresi l’esecuzione del sequestro e l’eventuale reclamo, e nel conseguente giudizio di merito, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, farsi sostituire e nominare domiciliatari.
Elegge domicilio presso lo studio del difensore in [indirizzo dello studio].
Dichiara di aver ricevuto per iscritto l’informazione prevista dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e sulle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
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(firma della parte)
È autentica
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza di [Ricorrente: nome: da completare], come sopra rappresentato/a e difeso/a, io sottoscritto [ufficiale giudiziario o avvocato notificante] ho notificato il presente atto a [Resistente: nome o denominazione: da completare], unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, [luogo della consegna o indirizzo PEC], mediante [modalità di notificazione], in data [data].
[Il giudice provvede sentite le parti (art. 669-sexies, primo comma, c.p.c.): ricorso e provvedimento di fissazione dell’udienza vanno notificati al resistente nel termine che il giudice assegna. Per la notificazione a mezzo PEC, riportare gli estremi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.]
Luogo e data: ______________________
Firma del notificante
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