Impugnazioni
Atto di citazione in appello
ex artt. 339 e 342 c.p.c.
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
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Prima della notifica e dopo
- Artt. 325, 326 e 327: l’appello si propone entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, termine perentorio che decorre, per chi notifica e per chi riceve, dal perfezionamento della notificazione per il destinatario; indipendentemente dalla notificazione, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, salvo per il contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, o della notificazione degli atti dell’art. 292. La comunicazione del deposito da parte del cancelliere non fa decorrere i termini (art. 133).
- Art. 330: l’appello si notifica nel luogo o all’indirizzo indicati nell’atto di notificazione della sentenza; altrimenti, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo PEC da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio; quando mancano queste indicazioni e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.
- Artt. 331 e 332: se la sentenza è stata pronunciata tra più parti e l’appello non è proposto nei confronti di tutte, il giudice ne ordina l’integrazione o la notificazione alle altre, fissando il termine; nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti, se nessuna parte provvede nel termine fissato, l’impugnazione è dichiarata inammissibile.
- Art. 342, secondo comma: tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni, centocinquanta se la notificazione si fa all’estero. Il presidente o il giudice istruttore può differire la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni (art. 349-bis, secondo comma).
- Artt. 347 e 165: l’appellante si costituisce entro dieci giorni dalla notificazione, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale della citazione, la procura, i documenti e la copia della sentenza appellata; se la citazione è notificata a più persone, l’originale va inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione. Se non si costituisce in termini, l’appello è dichiarato improcedibile; lo è anche se non compare alla prima udienza e a quella di rinvio (art. 348). L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto (art. 358).
- Artt. 343 e 347: l’appellato si costituisce almeno venti giorni prima dell’udienza e, a pena di decadenza, propone in quella comparsa l’appello incidentale.
- Art. 342: per ciascun motivo, a pena di inammissibilità, va individuato lo specifico capo della decisione impugnato. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329); domande ed eccezioni non accolte e non riproposte si intendono rinunciate (art. 346); non sono ammesse domande nuove, né eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio, né prove o documenti nuovi, salvo la causa non imputabile e il giuramento decisorio (art. 345).
- Artt. 283 e 351: sull’istanza di sospensione il giudice provvede nella prima udienza con ordinanza non impugnabile; con ricorso si può chiedere che decida prima dell’udienza di comparizione (art. 351, secondo comma), atto che il modello non redige. Se l’istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare chi l’ha proposta a una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro (art. 283, terzo comma).
- Artt. 348-bis, 350 e 350-bis: se ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale e decide a norma dell’art. 281-sexies.
- D.P.R. 115/2002: per i giudizi di impugnazione il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 1-bis); se l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l’ha proposta versa un ulteriore importo pari al contributo dovuto (art. 13, comma 1-quater). Il valore va dichiarato nelle conclusioni (art. 14, comma 2); fermi i casi di esenzione, la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge (art. 14, comma 3.1).
- Il modello non calcola termini, valore né contributo unificato e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Appello con citazione contro la sentenza di primo grado del tribunale o del giudice di pace (anche secondo equità, per i soli motivi dell’art. 339, terzo comma), con i motivi costruiti come vuole l’art. 342, la riproposizione delle domande, l’istanza di sospensione dell’art. 283, le prove nuove e la restituzione di quanto pagato. Non copre l’appello con ricorso (lavoro, locazione, comodato, affitto), l’appello incidentale e la riserva contro le sentenze non definitive. Non calcola termini, valore né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.