Esecuzione
Opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c.
Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.
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Prima del deposito e dopo
- Art. 615, primo comma: prima dell’esecuzione l’opposizione al precetto si propone con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27; concorrendo gravi motivi, il giudice sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo, e se il diritto è contestato solo in parte la sospende solo per quella parte. L’art. 281-decies, terzo comma, consente le forme del procedimento semplificato.
- Art. 480, terzo comma: il precetto indica il giudice competente per l’esecuzione; se manca l’indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria di quel giudice, salvo l’art. 149-bis.
- Art. 615, secondo comma: iniziata l’esecuzione, l’opposizione e quella sulla pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa con decreto l’udienza e il termine perentorio per notificare ricorso e decreto. Nell’espropriazione, dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione l’opposizione è inammissibile, salvo fatti sopravvenuti o causa non imputabile.
- Art. 624: il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo, con cauzione o senza; contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies. Se la sospensione non è reclamata o è confermata e il giudizio di merito non è introdotto nel termine assegnato, il processo esecutivo si estingue.
- Art. 616: dopo la fase davanti al giudice dell’esecuzione il merito si introduce nel termine perentorio fissato dal giudice, con i termini a comparire dell’art. 163-bis ridotti della metà; nel rito ordinario sono dimezzati anche quelli degli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter.
- Il modello non calcola termini, somme né contributo unificato.
Ambito e revisione
Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere: al precetto, davanti al tribunale con citazione o ricorso nel procedimento semplificato o al giudice di pace, oppure a esecuzione iniziata con ricorso al giudice dell’esecuzione, anche per l’impignorabilità dei beni; con la sospensione del titolo o del processo. L’opposizione di terzo (art. 619), l’esecuzione esattoriale e gli atti del giudizio di merito dopo la fase davanti al giudice dell’esecuzione richiedono un altro atto o un adattamento. Non calcola termini, somme né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.