Esecuzione

Opposizione all’esecuzione

ex art. 615 c.p.c.

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Ossatura normativaVersione 0.1

Prepara il tuo atto

Compila i campi passo per passo: ognuno indica la norma che lo richiede. L’anteprima si aggiorna durante la compilazione; Word e PDF riprendono lo stesso contenuto.

Compila online

Preferisci partire dal modello vuoto?

Scarica lo schema con i segnaposto da completare.

Generazione sul tuo dispositivo.

Prima del deposito e dopo

  • Art. 615, primo comma: prima dell’esecuzione l’opposizione al precetto si propone con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27; concorrendo gravi motivi, il giudice sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo, e se il diritto è contestato solo in parte la sospende solo per quella parte. L’art. 281-decies, terzo comma, consente le forme del procedimento semplificato.
  • Art. 480, terzo comma: il precetto indica il giudice competente per l’esecuzione; se manca l’indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria di quel giudice, salvo l’art. 149-bis.
  • Art. 615, secondo comma: iniziata l’esecuzione, l’opposizione e quella sulla pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa con decreto l’udienza e il termine perentorio per notificare ricorso e decreto. Nell’espropriazione, dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione l’opposizione è inammissibile, salvo fatti sopravvenuti o causa non imputabile.
  • Art. 624: il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo, con cauzione o senza; contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies. Se la sospensione non è reclamata o è confermata e il giudizio di merito non è introdotto nel termine assegnato, il processo esecutivo si estingue.
  • Art. 616: dopo la fase davanti al giudice dell’esecuzione il merito si introduce nel termine perentorio fissato dal giudice, con i termini a comparire dell’art. 163-bis ridotti della metà; nel rito ordinario sono dimezzati anche quelli degli artt. 165, 166, 171-bis e 171-ter.
  • Il modello non calcola termini, somme né contributo unificato.

Ambito e revisione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere: al precetto, davanti al tribunale con citazione o ricorso nel procedimento semplificato o al giudice di pace, oppure a esecuzione iniziata con ricorso al giudice dell’esecuzione, anche per l’impignorabilità dei beni; con la sospensione del titolo o del processo. L’opposizione di terzo (art. 619), l’esecuzione esattoriale e gli atti del giudizio di merito dopo la fase davanti al giudice dell’esecuzione richiedono un altro atto o un adattamento. Non calcola termini, somme né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari