È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 67 e seguenti d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma primo, l. 4 ottobre 1986, n. 657), 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e 700 cod. proc. civ. - nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione di imposta doganale, pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto essa fa riferimento non ad un normale schema funzionale, bensì ad una situazione patologica estranea al sistema offerto dalle norme denunciate e, per ciò stesso, insuscettibile di apprezzamento in sede di sindacato incidentale; ed in quanto, comunque, la questione medesima difetta di rilevanza nel giudizio 'a quò [nella specie, era stata sollevata la predetta questione in un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., nel quale era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione di un'ingiunzione fiscale, emessa dall'Ufficio doganale di Napoli ex r.d. n. 639 del 1910, ritenuto abrogato, ad avviso del giudice 'a quò, dall'art. 130 d.P.R. n. 43 del 1988 e, quindi, senza alcun fondamento normativo]. - S. n. 122 del 1970. red.: S. Di Palma
Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.