Art. 97 c.p.c. — Responsabilità di più soccombenti

[1]Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo' anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

[2]Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 97 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34415/2025

    28 dicembre 2025

    In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando le difese dei vari soccombenti, pur avendo gli stessi proposto domande di valore diverso, siano accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

    Art. 97 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 131 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10786/2025

    24 aprile 2025

    Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).

    Art. 97 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 105 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 186 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 369/2025

    8 gennaio 2025

    In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).

    Art. 97 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 66 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 79/1990

    Parametro
    22 febbraio 1990

    Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989; dichiara la manife…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 41/1984

    Parametro
    22 febbraio 1984

    dichiara: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell…

    Art. 90 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 94 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art97 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari