Sfratto e licenza
Intimazione di sfratto per morosità
ex artt. 658 e 660 c.p.c.
Intimazione al conduttore che non paga il canone, con la contestuale citazione per la convalida, l’ingiunzione per i canoni, procura in calce e formula per l’udienza.
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Prima della notifica e all’udienza
- Art. 660: l’intimazione si notifica a norma degli artt. 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto; tra la notificazione e l’udienza devono intercorrere almeno venti giorni liberi. Se non è notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario spedisce all’intimato avviso con raccomandata.
- Art. 660: il locatore si costituisce depositando l’intimazione con la relazione di notificazione, oppure presentandola al giudice in udienza. Art. 662: se il locatore non compare all’udienza, gli effetti dell’intimazione cessano.
- Art. 663: la convalida dello sfratto per morosità è subordinata all’attestazione in giudizio, del locatore o del suo procuratore, che la morosità persiste. Il modello la mette in coda, su una pagina a parte: si rende all’udienza, non si notifica.
- Art. 55 l. 392/1978: la morosità nei canoni o negli oneri dell’art. 5 può essere sanata in sede giudiziale, per non più di tre volte in un quadriennio, versando alla prima udienza canoni, oneri, interessi legali e spese liquidate; il giudice può assegnare un termine non superiore a novanta giorni, centoventi nei casi del quarto comma.
- Artt. 665-667: se l’intimato si oppone con eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore e se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza di rilascio; se contesta l’ammontare, può ordinare il pagamento della somma non controversa entro un termine non superiore a venti giorni. Poi il giudizio prosegue con il mutamento del rito.
- D.lgs. 28/2010: la mediazione obbligatoria non si applica ai procedimenti di convalida fino al mutamento del rito dell’art. 667 c.p.c. (art. 5, comma 6, lett. b); l’informativa dell’avvocato sulla mediazione, sottoscritta dall’assistito, va allegata all’atto introduttivo (art. 4, comma 3).
- Il modello non calcola canoni, interessi, termini né contributo unificato e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Schema per un locatore e un conduttore di un immobile, con sfratto per mancato pagamento del canone in denaro. Canone in derrate (art. 658, secondo comma), affitto di azienda o agrario, pluralità di parti e usi diversi dall’abitativo richiedono un adattamento; per la finita locazione ci sono i modelli appositi. Non calcola canoni, interessi, termini né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice civile, art. 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento) ↗
- Codice civile, art. 1455 (importanza dell’inadempimento) ↗
- Codice civile, art. 1587 (obbligazioni principali del conduttore) ↗
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5 (inadempimento del conduttore) ↗
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55 (termine per il pagamento dei canoni scaduti) ↗
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 56 (modalità per il rilascio) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (mediazione e procedimenti di convalida) ↗
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 4 (informativa sulla mediazione) ↗