Codice di procedura civile

Art. 163-bis c.p.c. — Termini per comparire

[1]Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.6772116171173

[2]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

[3]Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, ((almeno novanta giorni liberi)) prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter ((decorrono rispetto all'udienza)) cosi' fissata. 171173 178

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF
Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 163-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28026/2025

    21 ottobre 2025

    Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 44 fallimento · Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23904/2025

    26 agosto 2025

    Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione, occorre fare riferimento al giorno dell'udienza indicata nella medesima citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto dell'avvenuto differimento della summenzionata udienza a norma dell'art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 168-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21157/2025

    24 luglio 2025

    In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011.

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 702-ter c.p.c. · Art. 183 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10289/2025

    18 aprile 2025

    In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura più ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, è espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento è perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalità di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarità, e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.

    Art. 163-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/1974

    Questione infondata
    29 maggio 1974

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, promossa, con riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vittoria con ordinanza 26 giugno 1972, già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n. 167 del 1970 e n…

    Art. 93 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 163-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 11 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno tolto: cinque aggiunto: novanta giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono tolto: dall'udienza aggiunto: rispetto all'udienza cosi' fissata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art163bis · fonte del testo

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