Art. 93 c.p.c. — Distrazione delle spese

[1]Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

[2]Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 93 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17044/2026

    30 maggio 2026
    • Patrocinio statale

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, le possibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazione reddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, e, trattandosi di norme eccezionali, esse non sono applicabili analogicamente, per il divieto posto dall'art. 14 delle preleggi; ne consegue che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al beneficio in questione non costituisce rinuncia implicita allo stesso da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese, l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam".

    Art. 93 c.p.c. · Art. 84 c.p.c. · Art. 136 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di maggio 2026, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16564/2026

    27 maggio 2026

    In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.

    Art. 93 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 1173 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 175 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2224/2026

    3 febbraio 2026

    Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta, la quale può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo e rileva anche se al momento della dichiarazione di antistatarietà vi era un solo difensore e se i difensori, aggiuntisi in seguito, non si sono dichiarati antistatari.

    Art. 93 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 109 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34675/2025

    29 dicembre 2025

    L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai giudizi ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, riguarda esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo e non si applica, pertanto, al giudizio promosso dal difensore antistatario al fine di ottenere l'ottemperanza della statuizione di condanna in suo favore al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione, stante la diversa natura dei due giudizi e degli interessi sottesi, nonché la diversità delle parti e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere.

    Art. 93 c.p.c. · Art. 3 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 69 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di dicembre 2025, p. 215 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1973

    Questione infondata
    28 marzo 1973

    Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 C.P.C., secondo cui il difensore può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate, è che la domanda possa essere proposta soltanto da un difensore munito di procura, il quale ha cioè i poteri di rappresentanza che, per volontà della parte, si riflettono sulla stessa. Ciò trova base sul rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra il cliente e il suo rappresentante, rapporto che è dominato dalla esigenza dell'obbedienza reciproca ai canoni di lealtà e probità ai sensi dell'art. 88 C.P.S., ivi compresa una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'"iter" processuale. Per i pur ipotizzabili casi di conflitto di interesse in relazione alla domanda di distrazione delle spese, il cpv. dell'art. 93 C.P.C., al fine di controllo e di eventuale rettifica, appresta il rimedio della revoca in contraddittorio, sia pure nelle forme specialissime per la correzione delle sentenze, e comunque il sistema non esclude l'uso, da parte dei clienti, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono. Tutto ciò basta per riconoscere che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso dalla facoltà come sopra attribuita al difensore dall'art. 93 C.P.C. e la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione va pertanto dichiarata infondata.

    Art. 93 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art93 · fonte del testo

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