Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 C.P.C., secondo cui il difensore può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate, è che la domanda possa essere proposta soltanto da un difensore munito di procura, il quale ha cioè i poteri di rappresentanza che, per volontà della parte, si riflettono sulla stessa. Ciò trova base sul rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra il cliente e il suo rappresentante, rapporto che è dominato dalla esigenza dell'obbedienza reciproca ai canoni di lealtà e probità ai sensi dell'art. 88 C.P.S., ivi compresa una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'"iter" processuale. Per i pur ipotizzabili casi di conflitto di interesse in relazione alla domanda di distrazione delle spese, il cpv. dell'art. 93 C.P.C., al fine di controllo e di eventuale rettifica, appresta il rimedio della revoca in contraddittorio, sia pure nelle forme specialissime per la correzione delle sentenze, e comunque il sistema non esclude l'uso, da parte dei clienti, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono. Tutto ciò basta per riconoscere che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso dalla facoltà come sopra attribuita al difensore dall'art. 93 C.P.C. e la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione va pertanto dichiarata infondata.
Art. 93 c.p.c. · Art. 24 cost.