Art. 541 c.p.p. — Condanna alle spese relative all'azione civile

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilita', il giudice, se ne e' fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi e' colpa grave, puo' inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 541 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25298/2026

    14 settembre 2026

    In tema di spese di costituzione di parte civile nel processo penale, la Sezione Terza civile - su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. - ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull’azione civile, con riferimento alla capo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile.

    Art. 541 c.p.p. · Art. 363-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art541 · fonte del testo

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