Codice di procedura civile

Art. 105 c.p.c. — Intervento volontario

[1]Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

[2]Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Comparsa di intervento volontario

Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 105 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, dispiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

    Art. 105 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 356 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5121/2026

    6 marzo 2026

    Ai fini della liquidazione delle spese di lite del terzo interveniente deve aversi riguardo esclusivamente al valore della domanda da questi proposta, nel caso di intervento autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., nel caso di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.

    Art. 105 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29021/2025

    3 novembre 2025

    In tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel corso di un giudizio ex art. 645 c.p.c., interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha ritenuto sufficiente la riassunzione effettuata dal solo garante, notificata alle altre parti, a riattivare l'unico processo nei confronti di tutte le diverse domande cumulate già proposte al momento iniziale della lite).

    Art. 105 c.p.c. · Art. 300 c.p.c. · Art. 303 c.p.c. · Art. 305 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25418/2025

    16 settembre 2025

    Nel caso in cui l'assicuratore sociale si sia surrogato nel diritto di credito spettante all'assicurato danneggiato, il suo intervento nel giudizio risarcitorio da quest'ultimo instaurato nei confronti del danneggiante non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 c.p.c. - riferibile all'intervento del terzo estraneo al rapporto processuale - bensì a quella ex art. 111 c.p.c., atteso che, in conseguenza della surrogazione e nei limiti dalla stessa derivanti, si determina il trasferimento della legittimazione processuale dall'assicurato all'assicuratore il quale, subentrato ipso iure nei diritti del primo, assume la posizione giuridica di parte processuale.

    Art. 105 c.p.c. · Art. 1916 c.c. · Art. 111 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 455/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ. - che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse - in quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attività accessoria, essa non può dolersi del mancato riconoscimento dei poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre, qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca però una autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altri parti. red.: S. Di Palma

    Art. 105 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art105 · fonte del testo

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