Codice di procedura civile

Art. 414 c.p.c. — Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

  • 1)l'indicazione del giudice; ((2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto;)) 178
  • 3)la determinazione dell'oggetto della domanda;
  • 4)l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
  • 5)l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF
LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 414 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7008/2026

    24 marzo 2026

    Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Art. 414 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 125 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4722/2026

    3 marzo 2026

    In tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, la relativa contestazione ha natura di mera difesa e non di eccezione, essendo conseguentemente sottratta al divieto dei nova in appello di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., di modo che il lavoratore può formularla per la prima volta in secondo grado, anche nel caso in cui non abbia proposto ricorso avverso il giudizio espresso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008.

    Art. 414 c.p.c. · Art. 3 Licenziamenti individuali · Art. 5 Licenziamenti individuali · Art. 41 t.u.s.l.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 74/2026

    2 gennaio 2026

    L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).

    Art. 414 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 2087 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30090/2025

    14 novembre 2025

    Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

    Art. 414 c.p.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2943 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2019

    Questione inammissibile
    17 aprile 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).

    Art. 414 c.p.c. · Art. 415 c.p.c. · Art. 416 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/1998

    Questione inammissibile
    23 aprile 1998

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 414 c.p.c. · Art. 415 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/1978

    Questione infondata
    10 maggio 1978

    a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 421, 423 e 431 cod. proc. civ. sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal pretore di Roma…

    Art. 421 c.p.c. · Art. 423 c.p.c. · Art. 431 c.p.c. · Art. 414 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1973 al 26 novembre 2024. 13 parole tolte, 19 parole aggiunte.

2) il nome, il cognome, tolto: nonche' aggiunto: il codice fiscale e la residenza o il domicilio tolto: eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito aggiunto: del ricorrente, il nome, il cognomeaggiunto: , il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora aggiunto: nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art414 · fonte del testo

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