CautelariRiferimenti da riesaminare · versione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 675 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 475/1995

    Questione infondata
    31 ottobre 1995

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 237/1995. red.: G. Leo

    Art. 675 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 669-octies c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 237/1995

    Questione infondata
    13 giugno 1995

    La disposizione dell'art. 675 cod. proc. civ. - lasciata immutata dalla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - secondo cui il termine perentorio (di trenta giorni) per eseguire il sequestro autorizzato fuori di udienza, decorre dalla data della pronuncia anziché dalla comunicazione della stessa, non lede il principio di eguaglianza. Data la non omogeneità delle fattispecie regolate dall'art. 669-nonies e octies, infatti, la diversità della norma rispetto a quelle introdotte nel codice, riguardo ai procedimenti cautelari, dall'art. 74 della citata legge n. 353 invocate come 'tertium comparationis' - secondo le quali il termine perentorio (anch'esso di trenta giorni) per iniziare il procedimento di merito, nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato fuori di udienza, decorre invece dalla sua comunicazione - non può dirsi ingiustificata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ.). - V. la precedente massima A. Su questione già sollevata, ma in termini in parte diversi, e prima della riforma ex l. n. 353 del 1990 nei confronti dell'art. 675 cod. proc. civ., v. O. (di manifesta infondatezza) n. 386/1988. red.: S.P.

    Art. 675 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1990

    Questione infondata
    15 maggio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 386/1988.

    Art. 675 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art675 · fonte del testo

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