Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

  • a)"magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
  • b)"magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
  • c)"magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
  • d)"giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di assise;
  • e)"esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
  • f)"ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
  • g)"ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
  • h)"ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
  • i)"funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
  • l)"ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
  • m)"notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
  • n)"ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge;
  • o)"processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
  • p)"processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale militare;
  • q)"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
  • r)"annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
  • s)"prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
  • t)"anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;
  • u)"sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
  • v)"sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • z)"concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11417/2026

    27 aprile 2026

    Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., poiché la figura del custode, pur inquadrabile nell'ampio genus degli ausiliari di giustizia, è atipica, in essa ricadendo incarichi diversi definiti in altro modo dalle norme, e si differenzia dalle altre figure in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico, in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e di amministrazione per tutta la durata del procedimento, che non si espleta in un unico atto e si esaurisce con la cessazione dell'attività stessa.

    Art. 3 · Art. 65 c.p.c. · Art. 58 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 71 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8810/2025

    3 aprile 2025

    Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.

    Art. 3 · Art. 11 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 158 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 90 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari