Codice di procedura civile

Art. 642 c.p.c. — Esecuzione provvisoria

[1]Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

[2]L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ((ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;)) ((...)) il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione.116

[3]In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF
Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente, con gli estremi della notificazione e gli allegati.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2001

    Questione inammissibile
    15 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera partè, di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <<ogni intervento interinale sulla sua efficacia>>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo. M.R.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 642 c.p.c. · Art. 655 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 546/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e dal tribunale di Bologna, con le ordinanze…

    Art. 649 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 200/1996

    Questione infondata
    17 giugno 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 649 C.p.c., i quali consentono solo la sospensione e non la revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del 'tertium comparationis' costituito dall'art. 186-'ter' C.p.c., non potendo l'ordinanza prevista da tale norma essere comparata ai provvedimenti che sospendono o concedono la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e, considerato che si è in presenza di un coerente sistema di bilanciamento dei contrapposti interessi dedotti in giudizio, che, a fronte di un titolo già formatosi all'esito del procedimento monitorio, prevede la possibilità di quiescenza della sua attitudine a far iniziare o a sostenere il processo esecutivo - assicurando alle parti strumenti di segno opposto ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione sia quanto a stabilità nel corso del processo, quali quelli contenuti negli artt. 648 e 649 C.p.c., il legislatore ha realizzato la <<parità delle armi>>, che, a torto, è considerata lesa dai giudici 'a quibus', e che invece sarebbe compromessa proprio ove si consentisse l'invocata revocabilità della clausola. - V., pure, S. n. 65/1996. red.: G. Leo

    Art. 642 c.p.c. · Art. 649 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006. 1 parola tolta, 14 parole aggiunte.

L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tolto: ma aggiunto: ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;... il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art642 · fonte del testo

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