Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-septies,

secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 1 agosto 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento

civile vertente tra Caffè Fioccucci S.n.c. e Giuseppe Maggio,

iscritta al n. 914 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza in data 1 agosto 2001, il Tribunale

di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-septies,

secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non

prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di

pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda

di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito;

che la questione è stata proposta nel corso del giudizio

introdotto dalla s.n.c. Caffè Fioccucci contro Giuseppe Maggio, per

ottenere la riduzione del prezzo della compravendita di un'azienda,

in pendenza del quale la società attrice ha presentato un'istanza ex

art. 700 del codice di procedura civile, chiedendo che fosse ordinata

la sospensione del pagamento delle cambiali all'uopo rilasciate;

che il rimettente - premesso che l'istanza cautelare è

infondata, per carenza dei requisiti del fumus boni juris e

dell'irreparabilità del pregiudizio - rileva di non poter

pronunciare sulle spese del procedimento, perché l'art. 669-septies

secondo comma, del codice di procedura civile ammette la

liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della misura

cautelare richiesta ante causam o di dichiarazione di incompetenza a

provvedere su di essa;

che ne deriverebbe - ad avviso del rimettente -

un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 della

Costituzione, tra due situazioni omogenee, secondo che la

soccombenza riguardi una domanda cautelare proposta ante causam o in

corso di causa, potendo la condanna alle spese seguire solo nel primo

caso e non anche nel secondo;

che inoltre la mancata previsione della regolazione delle

spese nei casi di rigetto delle istanze cautelari proposte nel corso

del processo non potrebbe essere ragionevolmente giustificata

con l'argomento che tale regolazione potrà avvenire con la sentenza

che definisce il giudizio, perché non sempre i processi si chiudono

con sentenza; perché non mancano ipotesi di provvedimenti provvisori

(viene citato l'art. 186-quater cod. proc. civ.), per i quali si

prevede la regolazione di spese; perché la differenza di trattamento

non servirebbe a deflazionare, ed anzi incrementerebbe, "il ricorso

ad un esagitato uso dell'azione cautelare atipica";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria,

nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Considerato che in tema di condanna nelle spese giudiziali civili

vige la regola generale per cui essa è correlata alla chiusura del

procedimento avanti al giudice (art. 91 del codice di procedura

civile);

che di tale regola l'art. 669-septies del codice di procedura

civile, concernente la liquidazione delle spese in caso di rigetto

della domanda cautelare proposta ante causam, rappresenta

un'applicazione, in quanto - non essendo previsto alcun automatismo

per l'inizio del giudizio di merito - il provvedimento di rigetto

definisce il procedimento cautelare;

che, invece, il provvedimento di rigetto della domanda

cautelare proposta in corso di causa non "chiude" il processo avanti

al giudice (semmai definisce solo un sub-procedimento interno al

giudizio a cognizione piena), e per tale ragione la decisione sulle

spese relative alla domanda cautelare è rimessa al momento della

definizione del giudizio di merito;

che pertanto la censura di disparità di trattamento fra

l'ipotesi del rigetto ante causam e quella del rigetto in corso di

causa, fra le quali non sussiste alcuna omogeneità, è

manifestamente infondata;

che altrettanto deve dirsi per la censura di

irragionevolezza, prospettata in ragione del rilievo che non sempre

il giudizio di merito è definito con sentenza;

che infatti tale ipotesi si verifica in caso di estinzione

del giudizio, la quale - che avvenga per rinuncia agli atti, ovvero

per inattività delle parti - non solo trova nel codice precise

regole riguardo alle spese (art. 306, ultimo comma; art. 310, ultimo

comma), ma comunque si correla ad una decisione delle parti (e,

quindi, anche di quella che vede rigettata l'altrui domanda

cautelare);

che - circa l'ulteriore profilo di censura relativo

all'esistenza di provvedimenti provvisori che regolano le spese pur

non definendo il giudizio avanti al giudice che li pronuncia,

discostandosi dalla regola emergente dall'art. 91 cod. proc. civ.

(come nel caso, citato dal remittente, della liquidazione delle spese

recata dall'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex

art. 186-quater cod. proc. civ., ma anche nei casi del decreto

ingiuntivo ex art. 641 cod. proc. civ. e dell'ordinanza-ingiunzione

ex art. 186-ter cod. proc. civ.) - è decisivo il rilievo che queste

deroghe alla regola generale non possono essere assunte come tertia

comparationis perché, al di là delle peculiarità di struttura e

funzione di ciascun istituto, sono correlate all'attitudine di tali

provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di

stabilità circa l'assetto degli interessi coinvolti, eventualmente

con la forza del giudicato o con la possibilità di essere posti in

discussione solo in successivi giudizi a cognizione piena;

che questo rilievo vale in particolare per l'istituto

(ricordato dal rimettente) di cui all'art. 186-quater cod. proc.

civ., il quale sul piano dei presupposti, della struttura (per la

natura della cognizione che lo caratterizza) e della funzione non ha

alcun punto di contatto con la cognizione cautelare;

che l'ultima argomentazione del rimettente - secondo cui la

mancata previsione della statuizione sulle spese non scongiurerebbe

la riproposizione di istanze cautelari - si limita a prospettare un

inconveniente, rispetto al quale può soccorrere l'istituto di cui

all'art. 96 cod. proc. civ;

che, conclusivamente, la questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo

comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di

Torino, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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