Esecuzione

Precetto per consegna o rilascio

ex artt. 480 e 605 c.p.c.

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

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Prima e dopo la notifica

  • Art. 474: l’esecuzione per consegna o rilascio può aver luogo solo in virtù dei titoli dei numeri 1) e 3) del secondo comma (sentenze, provvedimenti e altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli). Le misure cautelari che ordinano consegna o rilascio si attuano invece sotto il controllo del giudice che le ha emanate (art. 669-duodecies).
  • Artt. 475 e 479: il titolo vale per l’esecuzione in copia attestata conforme all’originale o in duplicato informatico, e in questa forma si notifica alla parte personalmente; il precetto può essere redatto di seguito al titolo e notificato insieme. Se si notifica una copia informatica estratta dal fascicolo, l’attestazione di conformità va inserita nella relazione di notificazione (artt. 196-octies e 196-undecies disp. att.).
  • Art. 605: oltre alle indicazioni dell’art. 480, il precetto contiene la descrizione sommaria dei beni; se il titolo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine. Per gli immobili locati la data dell’esecuzione è fissata nel provvedimento di rilascio e, trascorsa inutilmente, il locatore promuove l’esecuzione (art. 56 l. 392/1978).
  • Art. 480: l’indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo, se fatta separatamente, o la trascrizione integrale quando la legge la richiede (per l’accordo di mediazione, art. 12 d.lgs. 28/2010) sono previste a pena di nullità; il precetto contiene inoltre l’avvertimento sul sovraindebitamento e l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione (art. 26): se questa manca, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato. Si sottoscrive a norma dell’art. 125 e si notifica alla parte personalmente.
  • Accordo di mediazione: va trascritto per intero nel precetto, e l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, certifica che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (art. 480); l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo che trasmette con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario (art. 12 d.lgs. 28/2010, artt. 196-decies e 196-undecies disp. att.).
  • Art. 477: contro gli eredi il precetto si può notificare soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo; entro un anno dalla morte la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
  • Art. 137: l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato solo se questi non deve eseguirla a mezzo PEC o con le altre modalità previste dalla legge, o dichiara che non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; della dichiarazione si dà atto nella relazione di notificazione.
  • Art. 478: se l’efficacia del titolo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione finché quella non sia stata prestata; della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo, o con atto separato unito al titolo.
  • Artt. 481 e 482: l’esecuzione non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima di dieci giorni dalla notificazione, salva l’autorizzazione all’esecuzione immediata; il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla notificazione l’esecuzione non è iniziata; se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627.
  • Art. 608: l’esecuzione per rilascio inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima, alla parte tenuta a rilasciare l’immobile il giorno e l’ora in cui procederà; nel giorno stabilito immette la parte istante, o una persona da lei designata, nel possesso e le consegna le chiavi. L’avviso è un atto dell’ufficiale giudiziario: lo schema in coda è una traccia per lui.
  • Artt. 606 e 607: per la consegna, decorso il termine del precetto, l’ufficiale giudiziario si reca sul luogo in cui le cose si trovano, le ricerca a norma dell’art. 513 e le consegna alla parte istante o a persona designata; se le cose sono pignorate la consegna non può avere luogo, e la parte istante fa valere le sue ragioni con l’opposizione degli artt. 619 e seguenti.
  • Art. 609: per i beni mobili che si trovano nell’immobile e non debbono essere consegnati l’ufficiale giudiziario assegna un termine per l’asporto; custodia, trasporto e vendita si fanno su istanza e a spese anticipate della parte istante, e in mancanza i beni, quando non appare evidente l’utilità di un tentativo di vendita, sono considerati abbandonati.
  • Artt. 608-bis, 610 e 611: l’esecuzione si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto notificato alla parte esecutata e consegnato all’ufficiale giudiziario; per le difficoltà che non ammettono dilazione ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti; le spese anticipate risultano dal processo verbale e sono liquidate dal giudice dell’esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.
  • Artt. 560 e 586: il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio, ma l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato è attuato dal custode senza le formalità degli artt. 605 e seguenti, anche dopo il decreto, nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario che non lo abbia esonerato: prima di notificare il precetto, verifica se alla liberazione provvede il custode.
  • Contributo unificato: l’art. 14 del d.P.R. 115/2002 lo pone a carico di chi si costituisce per primo in giudizio, di chi deposita il ricorso introduttivo e, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, di chi fa istanza per l’assegnazione o la vendita; l’art. 13 ne fissa l’importo anche per «gli altri processi esecutivi». Il precetto precede l’esecuzione (art. 479) e non contiene dichiarazione di valore. Se e quando il contributo sia dovuto nell’esecuzione per consegna o rilascio, dove non c’è istanza di vendita, quelle norme non lo dicono espressamente: verificalo con l’ufficio prima di adire il giudice dell’esecuzione (artt. 610 e 611). Il modello non ne calcola l’importo.
  • Il modello non calcola termini, spese né compensi, non controlla le date inserite e non attesta notificazioni eseguite.

Ambito e revisione

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, fondato sui titoli che l’art. 474 ammette per questa esecuzione: sentenza, ordinanza di convalida di sfratto o di licenza, altro provvedimento giudiziale, decreto di trasferimento, verbale di conciliazione davanti al giudice istruttore, accordo di mediazione (trascritto per intero), atto ricevuto da notaio. Scrive le premesse dal titolo, la descrizione sommaria dei beni, l’intimazione riferita al termine fissato nel titolo, l’eventuale intimazione agli eredi e quella di pagamento delle spese, la procura in calce, le relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario e, su pagine a parte, la richiesta di esecuzione e lo schema del preavviso di rilascio dell’art. 608, che resta un atto dell’ufficiale giudiziario. Non copre l’attuazione delle misure cautelari (art. 669-duodecies), la liberazione dell’immobile pignorato a cura del custode (art. 560), gli obblighi di fare e gli altri verbali di conciliazione. Non calcola termini, spese né compensi e non controlla le date inserite.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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