Codice civile

Art. 2957 c.c. — Decorrenza delle prescrizioni presuntive

[1]Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

[2]Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2957 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2222/2026

    3 febbraio 2026

    La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.

    Art. 2957 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 5 Norme in materia di accessi ai corsi universitari · Art. 1 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2957, con formula generale, eliminando in parte le specificazioni dell'art. 2140 del codice del 1865, determina il momento iniziale della prescrizione con riferimento alla scadenza della retribuzione periodica o al compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, in conformità del codice anteriore, si stabilisce che il termine della prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Riguardo agli affari non terminati, si fa decorrere la prescrizione dall'ultima prestazione, sopprimendo l'inopportuna limitazione dell'art. 2140, terzo capoverso, del codice del 1865, il quale, per gli affari anzidetti, stabiliva che gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non potessero domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1211

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2957 · fonte del testo

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