Art. 141 c.p.c. — Notificazione presso il domiciliatario

[1]La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

[2]Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.

[3]La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

[4]La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 141 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23756/2025

    23 agosto 2025

    Nel caso in cui, in una procura generale alle liti rilasciata dal debitore esecutato al difensore presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., manchino espressioni univoche che limitino il potere del difensore o l'elezione medesima, la notificazione del pignoramento in estensione è validamente eseguita presso il difensore medesimo.

    Art. 141 c.p.c. · Art. 492 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 260 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/2000

    Questione inammissibile
    31 maggio 2000

    Manifesta inammissibilità, per omessa motivazione in ordine ai parametri di illegittimita'costituzionale che il giudice rimettente assume violati dalla norma denunziata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140, stesso codice. v., 'ex plurimis', la sentenza n. 384/1999 e l'ordinanza n. 317/1999. A.M.M.

    Art. 141 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 645 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art141 · fonte del testo

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