Codice di procedura civile

Art. 137 c.p.c. — Notificazioni

[1]Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[2]L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. 171 173

[3]Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

[4]Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

[5]Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. 125

[6]L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalita' previste dalla legge. 171 173

[7]L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalita' prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalita' non e' possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione e' dato atto nella relazione di notificazione. 171 173

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 giugno 2009, n. 69

125

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 18, lettera b)) che "al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "quarto"."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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EsecuzioneVersione 0.3

Atto di precetto

Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 137 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13701/2026

    11 maggio 2026

    Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

    Art. 137 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13550/2026

    10 maggio 2026

    In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.

    Art. 137 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 145 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 137 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. · Art. 348 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10451/2026

    21 aprile 2026

    La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec e non consegnato per "casella piena", in assenza della dimostrazione che a tale esito negativo avesse fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio nelle forme ordinarie).

    Art. 137 c.p.c. · Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 6 Posta elettronica certificata

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 408/1991

    Questione infondata
    12 novembre 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…

    Art. 137 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 152 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art137 · fonte del testo

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