Volontaria giurisdizione

Ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

ex artt. 404-408 c.c. e 473-bis.58 c.p.c.

Ricorso al giudice tutelare: infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta e ragioni della scelta, atti in rappresentanza o con assistenza, limiti di spesa, familiari, audizione nel luogo in cui la persona si trova, provvedimenti urgenti, procura e relata.

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Prima e dopo il deposito: notificazione, audizione, decreto e reclamo

  • Deposito: il ricorso va al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.), con i documenti indicati. Il giudice tutelare siede presso il tribunale (art. 344 c.c.).
  • Notificazione: il ricorso e il decreto che fissa l’udienza si notificano a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto, al beneficiario e alle persone convocate; il decreto è comunicato al pubblico ministero (art. 473-bis.53, secondo comma, richiamato in quanto compatibile dall’art. 473-bis.58). Il pubblico ministero interviene in ogni caso (art. 407, quinto comma, c.c.).
  • Udienza: il giudice tutelare sente personalmente il beneficiario, recandosi ove occorra nel luogo in cui si trova, e tiene conto dei suoi bisogni e delle sue richieste; assunte le informazioni e sentiti i soggetti dell’art. 406, provvede anche se non compaiono, e può disporre anche d’ufficio accertamenti medici (art. 407 c.c.). L’esame si svolge in presenza; il collegamento audiovisivo solo nei casi del terzo comma dell’art. 473-bis.54.
  • Decreto: il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso con decreto motivato immediatamente esecutivo; il decreto è annotato nell’apposito registro e comunicato entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita (art. 405, primo, settimo e ottavo comma, c.c.). Può essere modificato o integrato in ogni tempo, anche d’ufficio (art. 407, quarto comma).
  • Dopo la nomina: l’amministratore presta giuramento davanti al giudice tutelare (artt. 349 e 411 c.c.), tiene la contabilità e rende il conto (artt. 380 e 411), riferisce con la periodicità fissata nel decreto (art. 405, quinto comma, n. 6) e chiede l’autorizzazione per gli atti dell’art. 374 (art. 411). Non è tenuto a continuare oltre dieci anni, salvo che sia coniuge, persona stabilmente convivente, ascendente o discendente (art. 410, terzo comma). Cessazione e sostituzione si chiedono con istanza motivata (art. 413).
  • Reclamo: contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale (art. 473-bis.58, secondo comma; art. 739 c.p.c.), nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione, se è dato in confronto di più parti; contro il decreto del tribunale in composizione collegiale, ricorso per cassazione (art. 473-bis.58, terzo comma).
  • Contributo unificato: non sono soggetti al contributo unificato i processi del libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V, c.p.c. (art. 10, comma 3, d.P.R. 115/2002), e gli atti e i provvedimenti dei procedimenti del titolo XII del libro primo del codice civile ne sono esenti e non sono soggetti all’obbligo di registrazione (art. 46-bis disp. att. c.c.); la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 10, comma 6), e il modello la scrive.
  • Anticipazione forfettaria: l’art. 30 del d.P.R. 115/2002 la pone a carico della parte che deposita il ricorso introduttivo e, nel suo testo, ne eccettua i processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e quelli in cui si applica lo stesso articolo; le esenzioni dell’art. 10 e dell’art. 46-bis disp. att. c.c. riguardano il contributo unificato e la registrazione. Il modello non stabilisce se l’anticipazione sia dovuta e non ne indica l’importo.
  • Difensore: le norme sull’amministrazione di sostegno non dicono in modo espresso se il ricorso richieda il ministero di un difensore. L’art. 406 c.c. consente al beneficiario di proporre il ricorso; l’art. 473-bis.55 consente all’interdicendo e all’inabilitando di stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, e l’art. 473-bis.58 estende le norme della sezione in quanto compatibili; la regola generale è l’art. 82, terzo comma, c.p.c. Il modello è scritto con il difensore e non scioglie la questione.
  • Il modello non calcola termini, redditi né limiti di spesa e non verifica la competenza.

Ambito e revisione

Ricorso al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno, proposto con il difensore dal beneficiario, dai familiari o dai responsabili dei servizi (artt. 406 e 417 c.c.): infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta, atti in rappresentanza esclusiva e con assistenza, limiti di spesa, audizione, provvedimenti urgenti e amministratore provvisorio, anche per il minorenne nell’ultimo anno. Non copre il ricorso del pubblico ministero, la persona già interdetta o inabilitata, le istanze successive al decreto né il reclamo. Non calcola importi e non verifica la competenza.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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