Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota ((...)) dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato ((nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinche' il cancelliere effettui le annotazioni dovute.)). 14 Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3 In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

14

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 2014 al 26 novembre 2024. 15 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota tolto: sull'originale del provvedimentoaggiunto: ... dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo … di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato tolto: presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento aggiunto: nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinche' il cancelliere effettui le annotazioni dovute.. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a … ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82tolto: . 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art9 · fonte del testo

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