Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
TRIBUNALE ORDINARIO DI [TRIBUNALE COMPETENTE PER L’ESECUZIONE: DA COMPLETARE]
Atto di pignoramento presso terzi
ex artt. 543 e seguenti c.p.c.
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.2. Testo ricavato dagli artt. 492, 543 e seguenti c.p.c. nel testo vigente dal 26 novembre 2024. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
PER
[Creditore procedente: generalità complete: da completare], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]), con studio in [indirizzo dello studio], giusta procura alle liti [Procura alle liti: da completare], che elegge domicilio, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, n. 3, c.p.c., in [indirizzo dello studio]; indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente: [PEC del creditore procedente].
— creditore procedente —
CONTRO
[Debitore esecutato: generalità complete, residenza o sede: da completare]
— debitore esecutato —
E NEI CONFRONTI DI
[Terzi pignorati: da completare]
— terzo pignorato —
PREMESSO CHE
1. [Creditore: nome o denominazione: da completare] è creditore di [Debitore: nome o denominazione: da completare] in forza di [Titolo esecutivo: estremi: da completare], [Notificazione del titolo: da completare].
2. Con atto di precetto notificato il [data di notificazione del precetto], [Creditore: nome o denominazione: da completare] ha intimato a [Debitore: nome o denominazione: da completare] il pagamento della somma di [Somma intimata con il precetto: da completare], senza esito.
3. È decorso il termine indicato nel precetto, e comunque non meno di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 482 c.p.c.), e non sono decorsi novanta giorni dalla notificazione (art. 481 c.p.c.).
4. Il terzo sotto indicato è debitore di [Debitore: nome o denominazione: da completare] per le seguenti somme o cose: [Descrizione delle somme o cose dovute dai terzi: da completare].
5. Si procede per il credito di [Credito per cui si procede: da completare].
6. Competente per l’espropriazione di crediti è il Tribunale di [Tribunale competente per l’esecuzione: da completare], [criterio di competenza: da completare].
Tutto ciò premesso, il creditore, come sopra rappresentato/a e difeso/a,
SOTTOPONE A PIGNORAMENTO
le somme e le cose dovute dal terzo a [Debitore: nome o denominazione: da completare], e in particolare: [Descrizione delle somme o cose dovute dai terzi: da completare], fino a concorrenza del credito per cui si procede.
INTIMAZIONE AL TERZO
art. 543, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Si intima al terzo di non disporre delle somme e delle cose dovute senza ordine di giudice. Dal giorno della notificazione il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato secondo l’art. 546, primo comma, c.p.c.
INGIUNZIONE AL DEBITORE
art. 492, primo comma, c.p.c.
Si ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
INVITO E AVVERTIMENTI AL DEBITORE
art. 492 c.p.c.
Si invita il debitore a effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente, o a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o a eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis c.p.c.
Si avverte che il debitore, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente a una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Si avverte altresì che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
CITA
art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c.
[Debitore: nome o denominazione: da completare] a comparire davanti al Tribunale ordinario di [Tribunale competente per l’esecuzione: da completare], giudice dell’esecuzione, all’udienza del [data dell’udienza], ore di rito, per i provvedimenti di legge.
INVITO E AVVERTIMENTO AL TERZO
artt. 543, secondo comma, n. 4, e 547 c.p.c.
Si invita il terzo a comunicare al creditore procedente, entro dieci giorni, la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., a mezzo raccomandata all’indirizzo [indirizzo dello studio] ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [PEC del creditore procedente], specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, nonché i sequestri precedentemente eseguiti e le cessioni notificate o accettate.
Si avverte il terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
RICHIESTE AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Voglia l’Ill.mo Giudice dell’esecuzione:
1) assegnare a [Creditore: nome o denominazione: da completare], in pagamento e fino a concorrenza del credito per cui si procede, oltre interessi e spese, le somme dovute dal terzo a [Debitore: nome o denominazione: da completare] (art. 553 c.p.c.);
2) liquidare le spese e i compensi della procedura, ponendoli a carico del debitore esecutato (art. 95 c.p.c.), oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
DOCUMENTI
1. Titolo esecutivo: [Titolo esecutivo: estremi: da completare], con la relata di notificazione.
2. Atto di precetto notificato il [data], con la relata di notificazione.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza di [Creditore: nome o denominazione: da completare], come sopra rappresentato/a e difeso/a, io sottoscritto [ufficiale giudiziario o avvocato notificante] ho notificato il presente atto a [Debitore: nome o denominazione: da completare] e al terzo pignorato, [luogo della consegna o indirizzo PEC], mediante [modalità di notificazione], in data [data].
[L’atto si notifica al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 543, primo comma). Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto. Per la notificazione a mezzo PEC, riportare gli estremi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.]
Luogo e data: ______________________
Firma del notificante
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