Art. 1136 c.c. — Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

[1]L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

[2]Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.

[3]Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

[4]Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.283

[5]Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.283

[6]L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

[7]Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179

87

La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio".

D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

283

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".

Testo vigente dal 18 giugno 2019

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1136 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13855/2026

    12 maggio 2026

    In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazione delle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvenga con funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovvero quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino - mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso di deroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazione della "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.

    Art. 1136 c.c. · Art. 1123 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 83 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11588/2026

    28 aprile 2026

    In tema di impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, il condomino che deduca vizi inerenti alla regolare costituzione dell'assemblea o all'approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta ha l'onere di provare la carenza dei quorum previsti dall'art. 1136 c.c., avuto riguardo al valore proporzionale delle unità immobiliari dei partecipanti intervenuti, in rapporto al valore dell'intero edificio.

    Art. 1136 c.c. · Art. 1137 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 182 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6624/2026

    19 marzo 2026

    Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, perché assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento.

    Art. 1136 c.c. · Art. 1102 c.c. · Art. 1120 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 134 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4966/2026

    5 marzo 2026

    In tema di uso della cosa comune, l'assemblea condominiale può, con delibera adottata a maggioranza ai sensi degli artt. 1136 e 1138 c.c., disciplinare il godimento dei beni comuni non rientranti nell'art. 1117 c.c. secondo il criterio dei millesimi di proprietà, prevedendo modalità di utilizzo differenziate o turnarie proporzionate alla quota, purché non sia impedito agli altri partecipanti un uso conforme alla destinazione del bene; ciò in quanto l'art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile e il regolamento può legittimamente privilegiare, nel godimento, i condomini che concorrono in misura maggiore alle spese di conservazione o fruizione del bene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valido il regolamento condominiale che aveva disciplinato l'accesso dei terzi - non dei condomini o familiari - alla piscina comune e introdotto criteri di prenotazione del campo da tennis fondati sui millesimi di proprietà, mantenendo il criterio turnario e assicurando a tutti i condomini l'uso dei beni, con maggiori possibilità di godimento, anche indiretto, in favore dei titolari di quote più elevate).

    Art. 1136 c.c. · Art. 1102 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1138 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 117 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2013 al 18 giugno 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55

    Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1136 · fonte del testo

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