Codice civile

Art. 2703 c.c. — Sottoscrizione autenticata

[1]Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

[2]L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2703 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 28719/2025

    30 ottobre 2025

    La mancata produzione dell'originale del documento nel giudizio incidentale di falso non integra una manifestazione tacita della volontà del querelato di non volersi avvalere dello stesso nel giudizio principale, con la conseguenza che, ove la querela sia dichiarata improcedibile, il giudice di quest'ultimo può legittimamente fondare la sua decisione su tale documento.

    Art. 2703 c.c. · Art. 2699 c.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 222 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2075/2024

    19 gennaio 2024

    Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – hanno affermato il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». In particolare, le Sezioni Unite – rilevando che «la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)» e che «ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» – hanno statuito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.), la procura alle liti, necessariamente conferita nella finestra tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso, «si considera apposta in calce» al ricorso (come vuole l’art. 83, comma 3, c.p.c.) in forza di una presunzione legale assoluta e anche se rilasciata su foglio separato ed afferente ad atto redatto in modalità analogica, qualora vi sia la «congiunzione materiale» tra la prima e il secondo, cioè «in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”».

    Art. 2703 c.c. · Art. 365 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2703 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari