Esecuzione
Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare
ex art. 492-bis c.p.c.
Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.
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Prima dell’istanza e dopo
- Art. 492-bis, primo e secondo comma: l’istanza va all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, e non può essere proposta prima che sia decorso il termine dell’art. 482. Prima della notificazione del precetto, o prima che quel termine sia decorso, la ricerca è autorizzata dal presidente dello stesso tribunale, solo se vi è pericolo nel ritardo. Il modello non calcola il termine: verificarlo prima di scegliere il destinatario.
- Art. 492-bis, primo comma: l’istanza deve contenere l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’art. 547, l’indirizzo di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
- Art. 492-bis, terzo comma: dalla proposizione dell’istanza il termine di novanta giorni dell’art. 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, al rigetto dell’istanza da parte del presidente del tribunale o alla comunicazione del processo verbale. Conservare la prova della data di deposito dell’istanza e delle comunicazioni ricevute: l’ultimo comma dell’art. 492 vuole quelle date nel pignoramento.
- Art. 492-bis, decimo comma: quando il termine è stato sospeso, a pena di inefficacia del pignoramento il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini degli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, anche l’istanza, l’autorizzazione del presidente quando è prevista e la comunicazione del verbale, oppure la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche o il provvedimento di rigetto.
- Art. 492-bis, quarto comma: l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico; quando la ricerca è autorizzata dal presidente, il precetto gli va consegnato o trasmesso prima che si proceda al pignoramento.
- Art. 155-ter disp. att.: nei casi dell’art. 492-bis, ottavo e nono comma, in cui i beni da sottoporre a esecuzione li sceglie il creditore, l’ufficiale giudiziario gli comunica le banche dati interrogate e le informazioni risultanti, a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata; il creditore indica i beni entro dieci giorni dalla comunicazione, altrimenti la richiesta di pignoramento perde efficacia.
- Art. 492-bis, quinto comma: se le cose individuate si trovano in luoghi non compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, la copia autentica del verbale è rilasciata al creditore, che entro quindici giorni dal rilascio, a pena di inefficacia della richiesta, la presenta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente con l’istanza per gli adempimenti degli artt. 517, 518 e 520.
- Artt. 155-quater e 155-quinquies disp. att.: l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso dell’ufficiale giudiziario è pubblicato sul portale dei servizi telematici: consultarlo prima di presentare l’istanza. Se le strutture tecnologiche non sono funzionanti — e, per le banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, finché ciascuna non è inserita in quell’elenco (art. 155-quinquies, quinto comma) — l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto non è attuabile e il creditore può rivolgersi ai gestori delle banche dati.
- Art. 155-quinquies, terzo e quarto comma, disp. att.: dal rilascio dell’attestazione, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale se il precetto è notificato anteriormente, il termine dell’art. 481, primo comma, rimane sospeso per ulteriori novanta giorni; se il precetto è notificato dopo l’autorizzazione, rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da quel provvedimento. Si applicano «per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice».
- Art. 482: se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza, con decreto scritto in calce al precetto. L’art. 492-bis non dice se, ottenuta quell’autorizzazione, l’istanza possa essere proposta subito all’ufficiale giudiziario: il modello non copre il caso e non chiede quell’autorizzazione, che spetta a un giudice individuato con un criterio diverso da quello dell’art. 492-bis.
- D.P.R. 115/2002, artt. 13, comma 1-quinquies, e 14, comma 1-bis: per il procedimento introdotto con l’istanza al presidente del tribunale (art. 492-bis, secondo comma) il contributo unificato è dovuto in misura fissa, pari a euro 43, va pagato contestualmente e non si applica l’art. 30. Quelle disposizioni non richiamano l’istanza rivolta direttamente all’ufficiale giudiziario.
- Art. 196-quater disp. att.: l’istanza al presidente del tribunale, come ogni atto processuale depositato dal difensore, si deposita esclusivamente con modalità telematiche. Come si presenta l’istanza all’ufficiale giudiziario le norme richiamate non lo dicono: chiederlo all’ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, e adattare l’intestazione alla sua denominazione. L’art. 492-bis non prevede la notificazione dell’istanza al debitore.
- Art. 492-bis, secondo e quarto comma: anche quando la ricerca è autorizzata dal presidente del tribunale vi procede l’ufficiale giudiziario; il modello prevede perciò, come quarto caso, l’istanza a lui rivolta con il provvedimento di autorizzazione allegato. Il testo non dice se, in quel caso, prima del pignoramento il precetto debba essere già notificato e il termine dell’art. 482 decorso: il modello si ferma alle parole della legge («consegnato o trasmesso»).
- Art. 155-sexies disp. att.: le stesse disposizioni si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nelle procedure concorsuali, nei procedimenti in materia di famiglia e in quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui; nelle procedure concorsuali e nei procedimenti in materia di famiglia l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento. Sono atti diversi da questo.
- Il modello non calcola termini, interessi né importi, non verifica quali banche dati siano accessibili e non attesta notificazioni eseguite. Secondo il caso scelto l’atto afferma che il termine dell’art. 482 è decorso, o che non lo è, e che il precetto è ancora efficace (art. 481): sono affermazioni da verificare sulle date prima di firmare.
Ambito e revisione
Istanza del creditore munito di titolo esecutivo per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, nei casi dell’art. 492-bis: all’ufficiale giudiziario, quando il precetto è stato notificato e il termine dell’art. 482 è decorso; al presidente del tribunale, per il pericolo nel ritardo, prima della notificazione del precetto o prima che quel termine sia decorso, con procura in calce e dichiarazione sul contributo unificato; di nuovo all’ufficiale giudiziario, con l’autorizzazione già ottenuta. Restano fuori l’autorizzazione all’esecuzione immediata dell’art. 482, la ricerca per il sequestro conservativo, nelle procedure concorsuali e nei procedimenti in materia di famiglia (art. 155-sexies disp. att.), la richiesta ai gestori delle banche dati dopo l’attestazione dell’art. 155-quinquies disp. att. e l’indicazione dei beni scelti dopo la comunicazione delle risultanze. Non calcola il termine dell’art. 482 né i novanta giorni dell’art. 481, interessi o importi, e non verifica quali banche dati siano accessibili all’ufficiale giudiziario.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 155-bis (archivio dei rapporti finanziari) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 155-ter (partecipazione del creditore e scelta dei beni) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 155-quater (modalità di accesso alle banche dati) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 155-quinquies (accesso alle banche dati tramite i gestori) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 155-sexies (altri casi di ricerca telematica) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 165 (partecipazione del creditore al pignoramento) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico degli atti) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (obbligo di pagamento) ↗