Art. 12 — Assistenza tecnica

Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

  • a)gli avvocati;
  • b)i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • c)i consulenti del lavoro;
  • d)i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • e)i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
  • f)i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
  • g)i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
  • h)i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal ((Dipartimento della giustizia tributaria)) del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
  • a)gli ingegneri;
  • b)gli architetti;
  • c)i geometri;
  • d)i periti industriali;
  • e)i dottori agronomi e forestali;
  • f)gli agrotecnici;
  • g)i periti agrari. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione. 52 La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce. 52 Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio. 43
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

43

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69".

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 21 aprile 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente alla tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua. Va, infatti, considerato che la posizione del contribuente ricorrente in controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire è diversa da quelle di valore inferiore, nelle quali ultime è prevista la facoltà del giudice di assegnare un termine alla parte per munirsi di una difesa tecnica ritenuta necessaria a maggiore garanzia della difesa processuale, e che, secondo l’ interpretazione, conforme a Costituzione ( indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000), l'inammissibilità del ricorso quando non vi sia assistenza tecnica per controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire scatta – per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole – solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore la disciplina del diritto di difesa, non essendovi in via generale una scelta costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore abilitato, soprattutto in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia. - V. sentenza, citata, n. 189/2000.

    Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 208/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    Il solo testo originario di un decreto legislativo può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante, sicché le modifiche successivamente apportate con altro atto avente forza di legge non sono censurabili per vizio di eccesso di delega, ma prevalgono in base al criterio della 'lex posterior'. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo introdotto dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.

    Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Secondo l'interpretazione corrispondente al significato logico delle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992 e delle modifiche successive (apportate dal decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993) - in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità e conformemente ai criteri e principi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - nei giudizi dinanzi alla commissione tributaria provinciale il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, la inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione (o della sezione o del collegio), rivolto alle parti (diverse dall'amministrazione) di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico a un difensore abilitato; mentre è consentita, in ogni altro caso, la proponibilità diretta dei ricorsi ad opera delle parti interessate. Di conseguenza non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata sulla diversa premessa interpretativa che la normativa denunciata, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzioni, con la inammissibilità, il ricorso sottoscritto dal solo contribuente senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio. - v. sull'esercizio personale del diritto di difesa, ordinanza (richiamata) n. 685 del 1988.

    Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 18 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2024 al 21 aprile 2026. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento tolto: delle finanze aggiunto: della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, …

… 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazionetolto: . 7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art12 · fonte del testo

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