Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31009/2025

    26 novembre 2025

    Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.

    Art. 23 · Art. 348 c.p.c. · Art. 436 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31016/2025

    26 novembre 2025

    L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

    Art. 23 · Art. 156 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 61 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29899/2025

    12 novembre 2025

    In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

    Art. 23 · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 124 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24407/2025

    2 settembre 2025

    Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

    Art. 23 · Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 221 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 29 ↗

Tutte le 28 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 507/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma (principio di ragionevolezza) e 24, secondo comma (diritto di difesa) Cost., l'art. 23, quinto comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, in quanto - tenuto presente che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa tende, attraverso l'impugnazione dell'atto (ordinanza-ingiunzione), all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e che in esso l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio - la preclusione all'esame del merito, determinata dall'omesso adempimento dell'onere di preventivo deposito dei documenti, atti a dimostrare la legittimità della pretesa, si risolve, al pari di quella operante nonostante la sussistenza della prova documentale della illegittimità dell'atto (già dichiarata costituzionalmente illegittima), in motivo di intrinseca irragionevolezza, postoché le due situazioni, in ragione della loro speculare equivalenza nell'ambito del giudizio, esplicano il medesimo effetto, ostativo o non ostativo per ambedue, rispetto alla convalida 'de planò del provvedimento opposto. - S. n. 534/1990. red.: Di Palma

    Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1992

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 1992

    L'ordianza che solleva questioni di costituzionalità circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non è tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo perciò respingersi la eccezione di inammissibilità prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).

    Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 122 c.p.c. · Art. 6 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 534/1990

    Ha colpito questo articolo
    5 dicembre 1990

    In seguito alla nuova norma introdotta, in senso più garantistico, dall'art. 464 del codice di procedura penale (il quale, a differenza dell'art. 510 del codice previgente, stabilisce, riguardo alla opposizione a decreto penale, che in ogni caso, indipendentemente dalla condotta processuale del l'opponente, il giudice revochi il decreto), date le indiscutibili affinità e il parallelismo, sul piano processuale - sia sotto il regime dell'abrogato codice di procedura penale che sotto il regime di quello vigente - fra il giudizio di opposizione a decreto penale e il giudizio di opposizione all'ingiunzione, relativo agli illeciti amministrativi depenalizzati, come disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta più giustificata, in quest'ultimo, la limitazione del diritto di difesa cui da' luogo l'art. 23 della legge suddetta, col prevedere che la mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, comporti la convalida del provvedimento opposto anche quando la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. L'art. 23 della legge n. 689 del 1981 va pertanto dichiarato illegittimo, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a ingiunzione, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930: O. n. 111/1989. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale sotto il regime del codice del 1930 e, rispettivamente, nel procedimento per convalida di sfratto (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.): S. nn. 46/1957 e 89/1972.

    Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (24)

Se ne mostrano 13 su 24, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 6 ottobre 2011. 421 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 2 FEBBRAIO 2006 aggiunto: 1 SETTEMBRE 2011, N.tolto: 40 aggiunto: 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23 · fonte del testo

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