Art. 23 — Giudizio di opposizione
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
4 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.
Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.
Art. 23 · Art. 348 c.p.c. · Art. 436 c.p.c.
L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Art. 23 · Art. 156 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.
In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
Art. 23 · Art. 83 c.p.c.
Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Art. 23 · Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 221 c.p.c.
Tutte le 28 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma (principio di ragionevolezza) e 24, secondo comma (diritto di difesa) Cost., l'art. 23, quinto comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, in quanto - tenuto presente che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa tende, attraverso l'impugnazione dell'atto (ordinanza-ingiunzione), all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e che in esso l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio - la preclusione all'esame del merito, determinata dall'omesso adempimento dell'onere di preventivo deposito dei documenti, atti a dimostrare la legittimità della pretesa, si risolve, al pari di quella operante nonostante la sussistenza della prova documentale della illegittimità dell'atto (già dichiarata costituzionalmente illegittima), in motivo di intrinseca irragionevolezza, postoché le due situazioni, in ragione della loro speculare equivalenza nell'ambito del giudizio, esplicano il medesimo effetto, ostativo o non ostativo per ambedue, rispetto alla convalida 'de planò del provvedimento opposto. - S. n. 534/1990. red.: Di Palma
Art. 23 Modifiche al sistema penale
L'ordianza che solleva questioni di costituzionalità circa l'uso obbligatorio della lingua italiana nei processi civili per un "appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta", suppone chiaramente il possesso, da parte di questi, della cittadinanza italiana, e non è tunuto a motivare adeguatamente in proposito, dovendo perciò respingersi la eccezione di inammissibilità prospettata per difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. (Nella specie, l'esistenza del requisito della cittadinanza risultava, comunque da un precedente giudizio "a quo" di cui era stata parte la medesima persona).
Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 122 c.p.c. · Art. 6 cost.
In seguito alla nuova norma introdotta, in senso più garantistico, dall'art. 464 del codice di procedura penale (il quale, a differenza dell'art. 510 del codice previgente, stabilisce, riguardo alla opposizione a decreto penale, che in ogni caso, indipendentemente dalla condotta processuale del l'opponente, il giudice revochi il decreto), date le indiscutibili affinità e il parallelismo, sul piano processuale - sia sotto il regime dell'abrogato codice di procedura penale che sotto il regime di quello vigente - fra il giudizio di opposizione a decreto penale e il giudizio di opposizione all'ingiunzione, relativo agli illeciti amministrativi depenalizzati, come disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta più giustificata, in quest'ultimo, la limitazione del diritto di difesa cui da' luogo l'art. 23 della legge suddetta, col prevedere che la mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, comporti la convalida del provvedimento opposto anche quando la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. L'art. 23 della legge n. 689 del 1981 va pertanto dichiarato illegittimo, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a ingiunzione, nella vigenza del codice di procedura penale del 1930: O. n. 111/1989. - Riguardo agli effetti della mancata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto penale sotto il regime del codice del 1930 e, rispettivamente, nel procedimento per convalida di sfratto (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.): S. nn. 46/1957 e 89/1972.
Art. 23 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 - possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato. Infatti, prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza della questione, l'atto di promovimento è privo di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall'opponente nel giudizio principale e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione relativa alla sospensione della patente, v. la citata ordinanza n. 45/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 441/2008. Sulla diversa natura della sospensione cautelare della patente, v. le citate ordinanze n. 344/2004, n. 381/1998, n. 313/1998 e n. 167/1998.
Art. 186 c.d.s. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 1 cost. · Art. 3 cost.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento…
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento…
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 45 c.d.s.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che «nella liquidazione delle spese a favore dell'Ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, ivi previsti». Invero, la questione è espressa in forma contraddittoria, risolvendosi, per un verso, in una richiesta di avallo interpretativo, per un altro, nella deduzione di meri inconvenienti di fatto derivanti da una certa applicazione della norma censurata, e non è adeguatamente motivata in ordine alla non manifesta infondatezza. Inoltre, il rimettente non ha valutato la possibilità di una interpretazione della norma censurata conforme ai principi costituzionali che egli assume violati. - V., citata, ordinanza n. 130/2005.
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 15 Disposizioni sul processo tributario
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ed in re…
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 173 c.d.s.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, p…
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, p…
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 –, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione, convenuta nel giudizio di opposizione ad atto irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti il rimettente non ha in alcun modo esaminato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione conforme ai principî costituzionali che egli assume violati.
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 204-bis c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino il permanere della rilevanza della prospettata questione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004, successiva ad entrambe le ordinanze, che ha, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione, sostanzialmente modificato la disciplina in relazione alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni si legittimità costituzionale.
Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 24 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orbetello, con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costitu…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.
La norma alla quale si correla la questione non è contenuta nei commi dell'art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, evocati dal rimettente, ma si ricava dal combinato disposto dell'art. 22, quarto e quinto comma, onde la questione va evidentemente riferita a questi due commi, così correggendosi la palese erroneità dell'indicazione normativa, in cui è incorsa l'ordinanza.
Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente. - In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.
Art. 196 c.d.s. · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede il potere del Pretore di escludere la tardività dell'opposizione proposta avverso una ordinanza-ingiunzione, quando il ritardo sia stato determinato dall'indicazione, nell'ordinanza stessa, di un termine più lungo di quello previsto, a pena di decadenza, dalla'rt. 22 della medesima legge, in quanto - posto che l'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, contiene un principio di carattere generale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori e, quindi, anche a quello di irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla l. n. 689 del 1981 - non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchi nell'ordinanza-ingiunzione l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.. - S. nn. 534/1990, 311/1994, 507/1995. red.: S. Di Palma
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - V., pure, O. n. 73/1995. red.: G. Leo
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (recte: degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l…
Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 202 c.d.s.
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - v. O. n. 111/1989.
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente al pretore, se l'opponente non si presenta, di non convalidare l'ordinanza- ingiunzione quando la responsabilità dell'interessato può escludersi dall'esame degli atti, sia perché non esiste violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la conseguenza sfavorevole dipende dalla mancata osservanza di un onere processuale, sia perché non esiste violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'onere di presentarsi è preordinato a rafforzare il diritto di difesa, esercitabile per giunta anche tramite un procuratore.
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'onere di impugnare per querela di falso l'atto pubblico di cui si intenda negare la veridicita`, in quanto previsto a tutela del superiore interesse alla certezza giuridica dell'attivita` dei pubblici ufficiali, trova il suo fondamento nella tutela di interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti, quali il buon andamento della p.a., senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato, non essendo a questi precluso il ricorso ai normali mezzi di prova attraverso l'apposito procedimento di querela. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui consente che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione l'atto pubblico esplichi la sua tipica efficacia probatoria ex art. 2700 cod. civ.).
Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 24 cost. · Art. 2700 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Se ne mostrano 13 su 24, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 6 ottobre 2011. 421 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 2 FEBBRAIO 2006 aggiunto: 1 SETTEMBRE 2011, N.tolto: 40 aggiunto: 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23 · fonte del testo
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