Art. 1703 c.c. — Nozione
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1703 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).
Art. 1703 c.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1136 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La distinzione tra il mandato e il contratto d'opera o il contratto di lavoro è posta nel criterio obiettivo della diversa natura della prestazione oggetto del contratto. Si ha mandato quando l'incaricato deve prestare un'attività negoziale, e cioè deve compiere atti giuridici per conto del mandante (art. 1703); si ha contratto d'opera ovvero contratto di lavoro quando deve essere prestata un'attività di contenuto non negoziale, sia materiale che intellettuale. La gratuità non era nell'essenza del mandato secondo il codice anteriore, perchè si considerava mandato anche quello commerciale, soggetto alla presunzione di onerosità. Generalizzata questa presunzione (art. 1709), tanto meno potrà ritenersi che l'obbligo di corrispondere al mandatario un compenso sposti il rapporto verso il contratto d'opera o verso quello di lavoro. La gratuità del contratto non deve necessariamente risultare da convenzione espressa; al pari dell'onerosità del deposito (art. 1767) può desumersi dalle circostanze, non esclusa la qualità del mandatario e la considerazione della natura dei rapporti fra questi e il mandante. Rimane esclusa l'esigenza di un agire nel nome del mandante. E infatti la commissione e la spedizione vengono regolate come sottospecie del mandato (art. 1731 e seguenti; art. 1737 e seguenti), mentre negli articoli 1705, 1706 e 1707 particolarmente si regola il mandato senza rappresentanza. Il codice, nel capo del mandato, disciplina prevalentemente il lato interno del rapporto; quello esterno, quando c'è, è regolato dalle norme sulla rappresentanza (art. 1704).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 712
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1703 · fonte del testo
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