Art. 605 c.p.c. — Precetto per consegna o rilascio

[1]Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

[2]Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 605 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    10 gennaio 2026

    Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).

    Art. 605 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 184 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, pp. 68, 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26443/2025

    30 settembre 2025

    Nel precetto per rilascio di immobile, i dati identificativi del bene possono essere ricavati anche dalla descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo stesso, in quanto il grado di specificità della descrizione dell'immobile richiesto dall'art. 605 c.p.c. è meno intenso di quello di cui all'art. 555 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, pur in assenza dell'indicazione dei relativi dati catastali, la descrizione contenuta nell'intimazione di rilascio - avente ad oggetto la composizione dell'immobile, l'indirizzo e la sua destinazione ad autocarrozzeria - consentiva all'intimato di identificare l'immobile del quale era ordinato lo sgombero, tanto più che tale identificazione era stata già compiuta dal consulente tecnico nominato dall'ufficiale giudiziario al fine di dare corso alle operazioni di rilascio, oramai concluse al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi).

    Art. 605 c.p.c. · Art. 555 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 90 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art605 · fonte del testo

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