Cautelari

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

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Prima e dopo il deposito: notificazione, operazioni del consulente, uso della relazione nel merito

  • Art. 693: l’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito; in caso d’eccezionale urgenza, anche al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve indicare i motivi dell’urgenza e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.
  • Deposito: il ricorso si deposita con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.), con la procura e i documenti; davanti al giudice di pace verifica la decorrenza dell’obbligo per l’ufficio, che le disposizioni transitorie della riforma (art. 35 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e i decreti del Ministro della giustizia hanno fissato a parte. Il contributo unificato è ridotto alla metà per i processi speciali del libro IV, titolo I, del codice, dove sta l’istruzione preventiva (art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002); il valore va dichiarato nelle conclusioni dell’atto (art. 14, comma 2), e se la dichiarazione manca il processo si presume del valore dell’art. 13, comma 1, lettera g) (art. 13, comma 6); fermi i casi di esenzione, la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge (art. 14, comma 3.1).
  • Art. 694: il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto. Il decreto si notifica a ciascun resistente insieme al ricorso, entro quel termine.
  • Art. 697: in caso d’eccezionale urgenza il giudice può provvedere con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti, e può nominare un procuratore che intervenga per le parti non presenti; il decreto è notificato a cura del cancelliere alle parti non presenti, non oltre il giorno successivo.
  • Art. 695: assunte, quando occorre, sommarie informazioni, il giudice provvede con ordinanza non impugnabile. Contro il rigetto è però ammesso il reclamo dell’art. 669-terdecies, nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore: lo dicono le dichiarazioni di illegittimità costituzionale annotate in calce agli artt. 669-quaterdecies e 695 (Corte cost. n. 144 del 2008 per l’art. 696; n. 202 del 2023 per l’art. 696-bis).
  • Artt. 669-quaterdecies e 669-septies: l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda; quella di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza nei casi dell’art. 669-septies, primo comma (mutamenti delle circostanze, nuove ragioni di fatto o di diritto). Con l’ordinanza di incompetenza o di rigetto pronunciata prima dell’inizio della causa di merito il giudice provvede definitivamente sulle spese, e la condanna è immediatamente esecutiva. Delle norme sul procedimento cautelare uniforme l’art. 669-quaterdecies estende ai provvedimenti di istruzione preventiva soltanto l’art. 669-septies, salvo quanto hanno aggiunto le dichiarazioni di illegittimità costituzionale annotate sotto lo stesso articolo (reclamo e clausola compromissoria, ricordate in questo promemoria).
  • Clausola compromissoria, compromesso o giudizio arbitrale pendente (art. 669-quinquies, applicabile all’art. 696 per effetto di Corte cost. n. 26 del 2010): la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente per il merito, salvo quanto disposto dall’art. 818, primo comma. Se la convenzione attribuisce agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, quella competenza è esclusiva; prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio la domanda cautelare si propone comunque al giudice (art. 818, secondo comma). Se quella regola valga anche per l’accertamento tecnico il codice non lo dice: va valutato sul caso.
  • Operazioni: le parti possono intervenirvi in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e presentare al consulente osservazioni e istanze (art. 194). Il consulente di parte si nomina con dichiarazione depositata nel termine assegnato dal giudice, indicandone il domicilio o il recapito (art. 201 c.p.c.; art. 91 disp. att.). La relazione è trasmessa alle parti, che inviano al consulente le proprie osservazioni nel termine fissato (art. 195, terzo comma).
  • Artt. 696 e 696-bis, ultimi due commi (aggiunti dal d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 20 aprile 2026, n. 50, e applicabili anche ai procedimenti pendenti nei quali all’entrata in vigore del decreto non era stata depositata la consulenza o il verbale di conciliazione: art. 17, comma 4, del decreto): il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento sospende il procedimento fino al deposito della consulenza (nel 696-bis, fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza) e comunque per non più di sei mesi, senza impedire l’espletamento della consulenza. Il procedimento è definito con il deposito della consulenza (nel 696-bis, con il decreto che attribuisce al verbale efficacia di titolo esecutivo o con il deposito della consulenza) e il giudice liquida successivamente onorario e spese dell’ausiliario.
  • Art. 698 — uso nel giudizio di merito: l’assunzione preventiva non pregiudica le questioni di ammissibilità e rilevanza e non impedisce la rinnovazione del mezzo di prova. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso: nel merito va prima chiesta e ottenuta l’ammissione dell’accertamento.
  • Art. 696-bis: se le parti si conciliano si forma processo verbale, al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale; il verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
  • D.lgs. 28/2010, art. 5: la mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti dell’art. 696-bis (comma 6, lettera c), e il suo svolgimento non preclude in ogni caso i provvedimenti urgenti e cautelari (comma 5). La condizione di procedibilità, dove prevista, riguarda la causa di merito.
  • Responsabilità sanitaria (l. 24/2017, art. 8): il ricorso dell’art. 696-bis è condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, in alternativa alla mediazione. Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e i suoi effetti sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza di quel termine, è depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento il ricorso dell’art. 281-undecies c.p.c. La partecipazione al procedimento è obbligatoria per tutte le parti (art. 8, comma 4): chi non partecipa è condannato, con il provvedimento che definisce il giudizio, alle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito, e a una pena pecuniaria in favore della parte comparsa alla conciliazione.
  • Art. 699: l’istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio, e il giudice provvede con ordinanza. Questo modello copre solo il ricorso proposto prima della causa.
  • Il modello non calcola termini, valori, compensi del consulente né contributo unificato, e non sceglie il giudice competente.

Ambito e revisione

Copre il ricorso proposto prima della causa, in due varianti scelte alla prima domanda. (a) Accertamento tecnico preventivo dell'art. 696 c.p.c. su luoghi, cose o persone (anche la controparte, se vi consente), con i motivi dell'urgenza e la domanda di merito chiesti dall'art. 693, le valutazioni su cause e danni del secondo comma, l'ispezione giudiziale se richiesta, l'eccezionale urgenza (decreto senza notificazione dell'art. 697 e tribunale del luogo della prova dell'art. 693, secondo comma) e il caso della controversia devoluta ad arbitri. (b) Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite dell'art. 696-bis, con il credito e la sua fonte, il tentativo di conciliazione, il verbale con efficacia di titolo esecutivo e, se spuntata, la responsabilità sanitaria (art. 8 l. 24/2017: condizione di procedibilità, collegio dei consulenti). In entrambe scrive dai fatti i quesiti per il consulente (diversi per luoghi, cose, persona, conti), le richieste al presidente del tribunale o al giudice di pace, la dichiarazione di valore, la procura in calce e la relata. Non copre: l'istanza di istruzione preventiva in corso di causa (art. 699), l'audizione di testimoni a futura memoria (art. 692), l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale (art. 445-bis), il reclamo contro il rigetto, il successivo giudizio di merito. Non calcola termini, valore del procedimento, compensi del consulente né contributo unificato, e non sceglie il giudice competente.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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