Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
TRIBUNALE ORDINARIO DI [TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI SI TROVANO GLI IMMOBILI: DA COMPLETARE]
Atto di pignoramento immobiliare
ex artt. 492 e 555 c.p.c.
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.1. Testo ricavato dagli artt. 492, 555 e seguenti c.p.c. nel testo vigente dal 26 novembre 2024 e dall’art. 2826 c.c. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
PER
[Creditore procedente: generalità complete: da completare], rappresentato/a e difeso/a, giusta procura alle liti [Procura alle liti: da completare], dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]; indirizzo di posta elettronica certificata [PEC del difensore]), presso il cui studio in [indirizzo dello studio], elegge domicilio.
— creditore procedente —
CONTRO
[Debitore esecutato: generalità complete: da completare]
— debitore esecutato —
PREMESSO CHE
1. [Creditore: nome o denominazione: da completare] è creditore di [Debitore: nome o denominazione: da completare] in forza di [Titolo esecutivo: estremi: da completare], [Notificazione del titolo: da completare], avente efficacia di titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c.
2. Con atto di precetto notificato il [data di notificazione del precetto], [Creditore: nome o denominazione: da completare] ha intimato a [Debitore: nome o denominazione: da completare] di pagare la somma di [Somma intimata con il precetto: da completare] nel termine ivi indicato, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).
3. [Debitore: nome o denominazione: da completare] non ha pagato. È decorso il termine indicato nel precetto, e in ogni caso sono decorsi dieci giorni dalla sua notificazione (art. 482 c.p.c.); non sono decorsi novanta giorni dalla notificazione del precetto (art. 481, primo comma, c.p.c.).
4. [Debitore: nome o denominazione: da completare] è titolare, [per l’intero o per una quota indivisa: da completare], del diritto di [diritto che si pignora: da completare] sul bene immobile descritto nel presente atto.
5. Si procede per il credito di [Credito per cui si procede: da completare].
6. Competente per l’esecuzione è il Tribunale di [Tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili: da completare], giudice del luogo in cui l’immobile si trova (art. 26, primo comma, c.p.c.).
Tutto ciò premesso, il creditore, come sopra rappresentato/a e difeso/a,
SOTTOPONE A PIGNORAMENTO
art. 555 c.p.c.
il diritto di [diritto che si pignora: da completare], [per l’intero o per una quota indivisa: da completare], di cui [Debitore: nome o denominazione: da completare] è titolare sul seguente bene immobile, che intende sottoporre a esecuzione e che indica con gli estremi richiesti dall’art. 2826 c.c. per l’individuazione dell’immobile ipotecato:
1. [Beni immobili: natura, comune e dati di identificazione catastale: da completare].
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti del bene pignorato (art. 2912 c.c.).
INGIUNZIONE AL DEBITORE
artt. 492, primo comma, e 555, primo comma, c.p.c.
L’ufficiale giudiziario, con la notificazione del presente atto, ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il credito per cui si procede, in forza del titolo esecutivo e dell’atto di precetto sopra indicati, è di [Credito per cui si procede: da completare]; il bene è quello sopra descritto, con i suoi accessori, pertinenze e frutti.
INVITO E AVVERTIMENTI AL DEBITORE
art. 492, secondo e terzo comma, c.p.c.
Si invita il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’art. 149-bis c.p.c.
Si avverte che il debitore, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Si avverte altresì che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
CUSTODIA ED EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
artt. 559 e 560 c.p.c.; artt. 2913 e 2914 c.c.
Col pignoramento il debitore è costituito/a custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso (art. 559, primo comma, c.p.c.); deve rendere il conto a norma dell’art. 593 c.p.c. e non può dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzato/a dal giudice dell’esecuzione (art. 560, primo e secondo comma, c.p.c.).
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’esecuzione (art. 560, sesto comma, c.p.c.). Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico (art. 560, nono comma, c.p.c.).
Gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione (art. 2913 c.c.); non hanno effetto, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili trascritte successivamente al pignoramento (art. 2914, n. 1, c.c.).
TRASCRIZIONE
art. 555, secondo e terzo comma, c.p.c.
Si chiede che, eseguita la notificazione, il presente atto sia trascritto nei registri immobiliari presso [Ufficio dei registri immobiliari competente per la trascrizione: da completare], a favore di [Creditore: nome o denominazione: da completare] e contro [Debitore: nome o denominazione: da completare], per il diritto e sul bene sopra indicati.
Il creditore intende compiere direttamente le attività previste dall’art. 555, secondo comma, c.p.c. e chiede all’ufficiale giudiziario la consegna della copia autentica dell’atto notificato.
DOCUMENTI
1. Titolo esecutivo: [Titolo esecutivo: estremi: da completare], con la relata di notificazione.
2. Atto di precetto notificato il [data di notificazione del precetto], con la relata di notificazione.
[Luogo e data dell’atto: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza di [Creditore: nome o denominazione: da completare], come sopra rappresentato/a e difeso/a, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto a [ufficio] ho notificato il presente atto di pignoramento immobiliare a [Debitore: nome o denominazione: da completare], [luogo della consegna o indirizzo PEC], mediante [modalità di notificazione], in data [data], e con esso ho fatto al debitore l’ingiunzione dell’art. 492, primo comma, c.p.c., l’invito e gli avvertimenti che l’atto contiene.
[La notificazione si esegue a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c.; con più debitori, a ciascuno. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari oppure, se richiesto, consegna gli atti al creditore pignorante (art. 555, secondo e terzo comma, c.p.c.).]
Luogo e data: ______________________
L’ufficiale giudiziario
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