Codice civile

Art. 1399 c.c. — Ratifica

[1]Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto puo' essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

[2]La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

[3]Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

[4]Il terzo contraente puo' invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

[5]La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1399 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27895/2025

    20 ottobre 2025

    Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.

    Art. 1399 c.c. · Art. 75 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21348/2025

    25 luglio 2025

    Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).

    Art. 1399 c.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 479 c.p.c. · Art. 480 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10446/2025

    22 aprile 2025
    • Mandato

    La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).

    Art. 1399 c.c. · Art. 1722 c.c. · Art. 77 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il negozio compiuto da chi ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, non si può attribuire alla sfera giuridica del rappresentato: non vi è, in tal caso, la preventiva dichiarazione di volontà del rappresentato diretta all'appropriazione del negozio rappresentativo o, nel caso di eccesso dei poteri, una preventiva dichiarazione di approvazione del contenuto specifico del negozio. L'atto è frutto della sola volontà del rappresentante, e quindi è inefficiente per gli effetti che il terzo si riprometteva di conseguire. Il caso in cui manchi assolutamente il potere non si distingue dall'ipotesi in cui esso è stato esercitato al di là dei limiti per cui lo si era conferito. Anche nel secondo caso manca ogni potere per ciò che esorbita dai limiti prestabiliti. Una distinzione si può fare invece tra mancanza e abuso di poteri, perchè l'abuso è semplicemente una deviazione dal fine che l'atto doveva realizzare; è, cioè, esercizio illegittimo o anormale del potere conferito, che vizia l'atto piuttosto che renderlo giuridicamente inesistente, ma soltanto quando sia conosciuto o sia riconoscibile da parte del terzo. In alcuni casi, se manca il potere o si è ecceduto dai suoi limiti l'ordine giuridico garantisce il terzo ritenendo obbligato specificatamente in proprio colui che ha agito come rappresentante (art. 1890, riguardo all'assicurazione in nome altrui; art. 11 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669 per la cambiale; art. 14 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno bancario); ma allora, più che mutare il soggetto del rapporto, probabilmente la legge pone un principio di responsabilità, che si risolve nell'esecuzione in forma specifica, se pure ad opera di altro soggetto, della prestazione promessa. Questo principio, giustificato da considerazioni particolari a singoli rapporti, non poteva essere generalizzato, e, dovendosi stabilire una sanzione a favore del terzo per la violazione dell'affidamento circa l'esistenza dei poteri, è sembrato più equo imporre al falsus procurator l'obbligo di prestare il c. d. interesse negativo, cioè il danno che il terzo ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (art. 1398). Altra volta, oltre che a proposito della rappresentanza, il codice ha accennato a questo speciale interesse (art. 1338, secondo comma); è opportuno ora chiarire che esso comprende i danni rappresentati dalle spese, dalle perdute occasioni di stringere altro valido contratto, dall'attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni, ecc. A tale risarcimento però il terzo può aspirare solo se il dominus rifiuti di ratificare il contratto concluso in suo nome. All'uopo il terzo può invitare l'interessato o i suoi eredi a pronunciarsi sulla ratifica assegnando un termine; il silenzio dell'interessato o degli eredi equivale a rifiuto di apprendere gli effetti del contratto (art. 1399, quarto e quinto comma). Se l'interessato o gli eredi dichiarano di voler profittare dell'atto, la ratifica deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del contratto (art. 1399. primo comma); la ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 1399, secondo comma). DEL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 638

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1399 · fonte del testo

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