La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:

  • a)all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che puo' risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;
  • b)l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;
  • c)la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e tramessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.

Testo vigente dal 14 giugno 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;183~art1 · fonte del testo

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