Codice di procedura civile

Art. 739 c.p.c. — Reclami delle parti

[1]Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 171 173

[2]Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.

[3]Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. 45

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

45

La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c., nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF
Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso in camera di consiglio

Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Ricorso al giudice tutelare: infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta e ragioni della scelta, atti in rappresentanza o con assistenza, limiti di spesa, familiari, audizione nel luogo in cui la persona si trova, provvedimenti urgenti, procura e relata.

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 739 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14804/2026

    18 maggio 2026

    Nella procedura di sovraindebitamento, la fase di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, è strutturata sul modello della fase di liquidazione dell'attivo della procedura di fallimento, condividendone la natura concorsuale, unitamente alla ratio e finalità, sicché i provvedimenti - tra cui la sospensione delle operazioni di vendita - che si rivelino lesivi dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, possono essere assoggettati a reclamo nelle medesime forme e termini dei procedimenti in camera di consiglio.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-novies Disposizioni in materia di usura e di estorsione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    2 febbraio 2026

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, nel reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, stante la sua natura impugnatoria, il tribunale, se rigetta o dichiara inammissibile l'istanza, deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 737 c.p.c. · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 13 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33523/2025

    22 dicembre 2025
    • Giurisdizione volontaria

    L'impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. e in composizione collegiale ex art. 50-bis c.p.c.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 385 c.c. · Art. 386 c.c. · Art. 50-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29918/2025

    12 novembre 2025

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo - in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6, contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e 14-octies, comma 3 della stessa legge - ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cui svolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi generali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgono altresì la tutela dell'aggiudicatario.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 10 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-quinquies Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14-octies Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate entrambe in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ., e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ., considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. Infatti i giudici rimettenti, rinunciando a ricercare la possibilità di interpretare le norme censurate secondo Costituzione - adducendo un asserito diritto vivente contrario, identificato nella prassi seguita dai tribunali per i minorenni - pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere, finiscono per proporre non una questione di legittimità costituzionale bensì un mero dubbio interpretativo.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 741 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 528/2000

    Questione inammissibile
    22 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessità, irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio a quo. M.R.

    Art. 333 c.c. · Art. 336 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 121/1994

    Questione infondata
    31 marzo 1994

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…

    Art. 710 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 739 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art739 · fonte del testo

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