Art. 1387 c.c. — Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il potere di rappresentanza e' conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 1387 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di assicurazione, nel sistema previgente all'entrata in vigore dell'art. 118 c.ass. - a norma del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione" - la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'agente non è opponibile all'assicuratore ove non risulti il conferimento in favore del primo del potere di rappresentanza sostanziale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'idoneità delle quietanze, rilasciate dall'agente su moduli predisposti dalla società e recanti la sottoscrizione di quest'ultima riprodotta a stampa, ad attestare il pagamento dei premi).
Art. 1387 c.c. · Art. 1744 c.c. · Art. 1745 c.c. · Art. 1753 c.c.
In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).
Art. 1387 c.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 1703 c.c. · Art. 1136 c.c.
Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).
Art. 1387 c.c. · Art. 1704 c.c. · Art. 1708 c.c. · Art. 77 c.p.c.
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Art. 1387 c.c. · Art. 1395 c.c. · Art. 1442 c.c. · Art. 1710 c.c.
Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.
Art. 1387 c.c. · Art. 8 mediazione · Art. 1704 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La disciplina della rappresentanza è stata distaccata dalla sede del mandato perchè la rappresentanza può aderire a rapporti diversi dal mandato: società, locazione di opere, patria potestà, tutela, ecc. Per questa più vasta considerazione del fenomeno, il nuovo codice ha potuto regolare insieme la rappresentanza legale e quella volontaria (art. 1387). La rappresentanza volontaria, come è noto, trova la sua espressione nella procura; essendo gli effetti del negozio rappresentativo destinati a prodursi nella sfera del rappresentato, la manifestazione di costui, che è pure rivolta al conseguimento di tale risultato, non può a meno di rivestirsi dell'identica forma prescritta dalla legge per l'affare principale (articolo 1392). Le forme stabilite convenzionalmente per il contratto da concludere non si sono estese alla procura per non dare, in via di massima, alla volontà delle parti un contenuto esorbitante: le parti vogliono, di regola, ovviare solo al bisogno di dare forma speciale al contratto, e si disinteressano della forma della procura. La procura deve essere esibita al terzo che esige la giustificazione dei poteri; se essa deriva da uno scritto, deve esserne data al terzo copia a firma del procuratore (art. 1293). Del documento di procura il rappresentante è tenuto a fare restituzione, quando i poteri sono cessati (art. 1397).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 634
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1387 · fonte del testo
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