Codice di procedura civile

Art. 738 c.p.c. — Procedimento

[1]Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

[2]Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli ((deposita le sue conclusioni)). 178

[3]Il giudice puo' assumere informazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso in camera di consiglio

Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 738 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 481/2026

    9 gennaio 2026

    In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per stabilire il regime di impugnazione del decreto di inammissibilità previsto dall'art. 70 CCII, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo al contenuto della decisione e non al momento in cui essa viene adottata; pertanto, il fatto che la mancanza delle condizioni di ammissibilità non sia stata rilevata in limine non muta la forma, la natura e il contenuto del provvedimento successivamente adottato, che resta assoggettato al rimedio del reclamo al collegio, secondo il rito camerale ex artt. 737 e 738 c.p.c.

    Art. 738 c.p.c. · Art. 70 c.c.i.i. · Art. 737 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731/2025

    28 luglio 2025

    Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), prima delle modificazioni introdotte dal d. lgs. n. 164 del 2024, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima è limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dà o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c.

    Art. 738 c.p.c. · Art. 70 c.c.i.i. · Art. 669-terdecies c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell’art. 336 del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale. Infatti il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.

    Art. 739 c.p.c. · Art. 741 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 528/2000

    Questione inammissibile
    22 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessità, irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio a quo. M.R.

    Art. 333 c.c. · Art. 336 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/1990

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione non sussistendo nella specie poteri decisori propri del giudice remittente tali da giustificare, secondo consolidato orientamento della Corte, il promovimento della questione da parte dello stesso. - S. nn., 125/1980 e 1104/1988 e O. n. 157/1989.

    Art. 738 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024. 7 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli tolto: stende aggiunto: deposita le sue conclusioni tolto: in calce al provvedimento del presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art738 · fonte del testo

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