Codice di procedura civile

Art. 543 c.p.c. — Forma del pignoramento

[1]Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. 144

[2]L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

  • 1)l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • 2)l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • 3)la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;8890 155 160 179 178
  • 4)la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. 144

[3]Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

[4]Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. ((Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.)) La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)). 144 155 160 179 178

[5]Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica ((...)) al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. ((Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.))166 178.

[6]((Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.)) 178

[7]Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. 144

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

144

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che la modifica di cui al quarto comma del presente articolo si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo. Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che le modifiche di cui ai commi primo, secondo, numero 4) e quinto del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

155

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

160

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

179

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

L. 26 novembre 2021, n. 206

166

La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto con l'art. 3, comma 7, lettera n)) che "1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse". (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF
CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 543 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15619/2026

    21 maggio 2026

    In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.

    Art. 543 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8478/2026

    4 aprile 2026

    In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

    Art. 543 c.p.c. · Art. 546 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 496 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7964/2026

    31 marzo 2026

    In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

    Art. 543 c.p.c. · Art. 65 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025

    11 dicembre 2025

    Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

    Art. 543 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 26 novembre 2024. 53 parole tolte, 67 parole aggiunte in 3 capoversi.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore tolto: deve depositare nella cancelleria del giudice aggiunto: iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione tolto: la nota di iscrizione a ruolo, con aggiunto: depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precettotolto: , entro trenta giorni dalla consegnaaggiunto: , a pena di inefficacia del pignoramento. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. tolto: Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica tolto: al debitore e alaggiunto: ... al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo … la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del tolto: debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramentoaggiunto: ..

aggiunto: Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto con l'art. 3, comma 7, lettera n)) che "1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse". (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art543 · fonte del testo

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