Codice di procedura civile

Art. 84 c.p.c. — Poteri del difensore

[1]Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

[2]In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 84 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17044/2026

    30 maggio 2026
    • Patrocinio statale

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, le possibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazione reddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbia agito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine delle condizioni reddituali, e, trattandosi di norme eccezionali, esse non sono applicabili analogicamente, per il divieto posto dall'art. 14 delle preleggi; ne consegue che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al beneficio in questione non costituisce rinuncia implicita allo stesso da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese, l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam".

    Art. 84 c.p.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 136 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5895/2026

    16 marzo 2026

    In tema di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, la manifestazione di volontà espressa dal difensore, privo di procura speciale ex art. 306 c.p.c., vale, comunque, a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, determinando, così, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

    Art. 84 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31348/2025

    1 dicembre 2025

    Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.

    Art. 84 c.p.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 175/1998

    Altra decisione
    20 maggio 1998

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si è già chiarito come la libertà dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella libertà a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 84 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 169 c.p.c. · Art. 208 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art84 · fonte del testo

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