Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si è già chiarito come la libertà dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella libertà a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma
Art. 84 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 169 c.p.c. · Art. 208 c.p.c.