Famiglia
Ricorso su domanda congiunta
ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Separazione consensuale, divorzio congiunto o modifica concordata delle condizioni: le condizioni sui figli e sui rapporti economici già scritte, firmato dalle parti e dal difensore, con procura in calce.
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Prima del deposito e all’udienza
- Art. 473-bis.51: il ricorso è sottoscritto anche dalle parti. Il presidente fissa l’udienza davanti al giudice relatore e trasmette gli atti al pubblico ministero, che dà il parere entro tre giorni prima dell’udienza.
- All’udienza il giudice sente le parti, prende atto della loro volontà di non riconciliarsi e rimette la causa in decisione; può chiedere chiarimenti e i documenti dell’art. 473-bis.12, terzo comma. Il collegio omologa o prende atto degli accordi con sentenza; se sono in contrasto con l’interesse dei figli, indica le modifiche e, se la soluzione resta inidonea, rigetta allo stato la domanda.
- Note scritte al posto dell’udienza: vanno chieste nel ricorso, con la dichiarazione di non volersi riconciliare e i documenti dell’art. 473-bis.12, terzo comma (art. 473-bis.51, terzo comma).
- Modifica congiunta delle condizioni sui figli e sui contributi economici: il presidente designa il relatore, che riferisce in camera di consiglio dopo il parere del pubblico ministero; la comparizione personale si dispone se le parti la chiedono insieme o servono chiarimenti (art. 473-bis.51, ultimo comma).
- Divorzio: la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dall’udienza di comparizione nella separazione giudiziale, sei nella consensuale (anche se trasformata da contenziosa) e negli accordi di negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/1970). Il modello non calcola il termine.
- Contributo unificato: euro 43 per i procedimenti su domanda congiunta dell’art. 473-bis.51 (art. 13, comma 1, lett. a, d.P.R. 115/2002).
- Il giudice può informare le parti della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore (art. 473-bis.10).
- Il modello non calcola assegni, termini né contributo unificato e non verifica la competenza.
Ambito e revisione
Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica concordata delle condizioni tra coniugi, con condizioni su affidamento, collocamento, tempi, mantenimento dei figli, casa familiare, assegno e rapporti patrimoniali, un difensore per entrambi o uno per parte. Le unioni civili e i figli nati fuori dal matrimonio richiedono un adattamento. Non calcola assegni, termini né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.51 (procedimento su domanda congiunta) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.12 (forma della domanda) ↗
- Codice civile, art. 158 (separazione consensuale) ↗
- Codice civile, art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli) ↗
- Codice civile, art. 337-sexies (casa familiare) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3 (casi di divorzio) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5 (sentenza e assegno) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato) ↗