Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
addetto al Tribunale ordinario di [Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede: da completare]
Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti
Istanza di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
ex art. 492-bis, primo comma, c.p.c.
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.1. Testo ricavato dall’art. 492-bis c.p.c. nel testo vigente dal 26 novembre 2024, dagli artt. 155-bis–155-sexies disp. att. c.p.c. e dalle altre norme richiamate. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
PER
[Creditore: generalità complete: da completare], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]), con studio in [indirizzo dello studio], presso il quale elegge domicilio, indirizzo PEC del difensore [PEC del difensore], giusta procura alle liti in calce all’atto di precetto.
— creditore istante —
NEI CONFRONTI DI
[Debitore: generalità complete, con il codice fiscale: da completare]
— debitore —
PREMESSO CHE
1. [Creditore: nome o denominazione: da completare] vanta nei confronti di [Debitore: nome o denominazione: da completare] un credito fondato sul seguente titolo esecutivo: [Titolo esecutivo: da completare].
2. Il titolo esecutivo è stato notificato a [Debitore: nome o denominazione: da completare] insieme con il precetto, come consente l’art. 479, terzo comma, c.p.c.
3. Con atto di precetto notificato in data [data di notificazione del precetto], [Creditore: nome o denominazione: da completare] ha intimato a [Debitore: nome o denominazione: da completare] di pagare la somma di [Credito per cui si procede: da completare], entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata (art. 480, primo comma, c.p.c.).
4. Il termine prima del quale l’esecuzione forzata non può essere iniziata — quello indicato nel precetto, e in ogni caso dieci giorni dalla notificazione (art. 482 c.p.c.) — è decorso senza che [Debitore: nome o denominazione: da completare] abbia adempiuto.
5. Il precetto è tuttora efficace: il termine di novanta giorni dalla sua notificazione, entro il quale l’esecuzione deve essere iniziata, non è decorso (art. 481 c.p.c.).
6. [Debitore: nome o denominazione: da completare] ha [la residenza, il domicilio, la dimora o la sede] in [Luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede: da completare], nel circondario del Tribunale ordinario di [Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede: da completare].
7. Il creditore istante ha perciò interesse a individuare, con le modalità telematiche dell’art. 492-bis c.p.c., le cose e i crediti di [Debitore: nome o denominazione: da completare] da sottoporre a esecuzione.
IN DIRITTO
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis, primo comma, c.p.c.). Il creditore istante è munito dell’uno e dell’altro, e [Debitore: nome o denominazione: da completare] ha [la residenza, il domicilio, la dimora o la sede] nel circondario del Tribunale ordinario di [Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede: da completare]: alla ricerca procede perciò l’ufficiale giudiziario addetto a quel Tribunale.
L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c. (art. 492-bis, primo comma, ultimo periodo). Qui il termine è decorso: non occorre perciò l’autorizzazione del presidente del tribunale, che il secondo comma richiede prima della notificazione del precetto ovvero prima che quel termine sia decorso.
L’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti; terminate le operazioni, redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante (art. 492-bis, quarto comma, c.p.c.).
Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma dell’art. 492-bis c.p.c., il termine di cui all’art. 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma (art. 492-bis, terzo comma, c.p.c.).
Quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto alle banche dati non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto non è attuabile, e l’istante, con l’attestazione, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155-quinquies, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c.). La disposizione del primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155-quater, primo comma, delle stesse disposizioni (art. 155-quinquies, quinto comma).
Tutto ciò premesso, il creditore istante, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che l’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale ordinario di [Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede: da completare], ai sensi dell’art. 492-bis, primo comma, c.p.c., proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare nei confronti di [Debitore: nome o denominazione: da completare], come sopra identificato/a, e in particolare:
1) acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (art. 492-bis, quarto comma, c.p.c.);
2) terminate le operazioni, rediga il processo verbale con l’indicazione di tutte le banche dati interrogate e delle relative risultanze e ne dia comunicazione agli indirizzi dichiarati qui di seguito;
3) proceda quindi a pignoramento a norma dei commi quinto e seguenti dell’art. 492-bis c.p.c., sottoponendo a esecuzione, nei casi dei commi ottavo e nono, i beni scelti dal creditore;
4) in subordine, ove le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto alle banche dati non siano funzionanti, ovvero le banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, o quelle degli enti previdenziali non siano ancora inserite nell’elenco di cui all’art. 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c., attesti che l’accesso diretto non è attuabile, ai sensi dell’art. 155-quinquies, primo e quinto comma, delle stesse disposizioni, affinché il creditore istante, con l’attestazione, possa ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (secondo comma dello stesso articolo).
E DICHIARA
1) che l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore, richiesto dall’art. 492-bis, primo comma, c.p.c., è [Indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore: da completare];
2) che, ai fini dell’art. 547 c.p.c., l’indirizzo di posta elettronica certificata è [PEC del difensore];
3) che, nei casi previsti dall’art. 492-bis, ottavo e nono comma, c.p.c., si riserva di indicare i beni da sottoporre a esecuzione entro dieci giorni dalla comunicazione delle risultanze (art. 155-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c.).
ALLEGATI
1. Titolo esecutivo.
2. Atto di precetto, con la relazione di notificazione.
[Luogo e data dell’istanza: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]