Esecuzione

Atto di pignoramento immobiliare

ex artt. 492 e 555 c.p.c.

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

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Prima della notifica e dopo il pignoramento

  • Artt. 479, 481 e 482: l’esecuzione è preceduta dalla notificazione del titolo, in duplicato informatico o in copia attestata conforme, e del precetto; non inizia prima del termine indicato nel precetto, e in ogni caso non prima di dieci giorni dalla sua notificazione, salvo che sia autorizzata l’esecuzione immediata; il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla notificazione.
  • Art. 170 disp. att.: l’atto di pignoramento immobiliare è sottoscritto dal creditore pignorante a norma dell’art. 125, prima della relazione di notificazione. L’art. 83 non prevede la procura in calce a questo atto: il modello richiama quella già rilasciata, per esempio in calce al precetto.
  • Artt. 492 e 555: il pignoramento immobiliare si esegue con la notificazione dell’atto al debitore e con la successiva trascrizione; l’ingiunzione è fatta dall’ufficiale giudiziario, e il modello ne predispone perciò la relata. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari, che trascrive e restituisce una delle note; le stesse attività può compierle il creditore, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, consegna gli atti.
  • Art. 555, secondo comma: con la copia autentica dell’atto si consegnano al conservatore le note di trascrizione. L’art. 2659 c.c., dettato per gli atti tra vivi, vuole la nota in doppio originale, con le generalità e il codice fiscale delle parti e, se coniugate, il loro regime patrimoniale, il titolo e la sua data, la natura e la situazione dei beni con le indicazioni dell’art. 2826 c.c.: il modello raccoglie questi dati nell’atto, ma non redige la nota.
  • Art. 557: eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione; entro quindici giorni dalla consegna dell’atto il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente, depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, attestate dall’avvocato, a pena di inefficacia del pignoramento. Se la trascrizione la cura il creditore, la nota si deposita appena restituita dal conservatore.
  • Artt. 159-bis e 164-ter disp. att.: chi iscrive a ruolo indica generalità e codice fiscale delle parti e del difensore e il bene pignorato; se il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine, il creditore lo dichiara al debitore entro cinque giorni dalla scadenza, con atto notificato, e la trascrizione si cancella su ordine del giudice o su dichiarazione del creditore nelle forme di legge.
  • Art. 492-bis: se il termine del precetto è rimasto sospeso per la ricerca telematica dei beni, con l’iscrizione a ruolo si depositano, a pena di inefficacia del pignoramento, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista e la comunicazione del verbale, oppure la comunicazione dell’ufficiale giudiziario o il provvedimento di rigetto.
  • Art. 498: entro cinque giorni dal pignoramento il creditore notifica un avviso ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri; senza la prova della notificazione il giudice non può provvedere sull’istanza di vendita. Art. 599 e art. 180 disp. att.: se il bene è indiviso, l’avviso del pignoramento va notificato, a cura del creditore pignorante che lo sottoscrive, anche agli altri comproprietari, con l’indicazione del creditore, del bene, della data dell’atto e della sua trascrizione; con lo stesso avviso o con altro separato vanno invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione.
  • Artt. 497, 501 e 567: l’istanza di vendita non può essere proposta prima di dieci giorni dal pignoramento, e il pignoramento perde efficacia se entro quarantacinque giorni dal suo compimento la vendita non è chiesta; nello stesso termine si deposita la documentazione dell’art. 567, secondo comma (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni dei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile), con una sola proroga, per giusti motivi, di non più di altri quarantacinque giorni; se la documentazione manca, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento per quell’immobile e dispone la cancellazione della trascrizione.
  • D.P.R. 115/2002: il contributo unificato è dovuto da chi fa istanza per la vendita dei beni pignorati, insieme all’istanza (art. 14, comma 1), nella misura stabilita per i processi di esecuzione immobiliare (art. 13, comma 2), con l’anticipazione forfettaria dell’art. 30. L’art. 14, comma 3.1, non consente, nei procedimenti civili, di iscrivere a ruolo la causa se non è versato l’importo dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge: la norma non nomina il processo esecutivo, e va verificato con l’ufficio se lo chiede per l’iscrizione a ruolo dell’art. 557.
  • Artt. 559 e 560: col pignoramento il debitore è custode dei beni e degli accessori, senza compenso; il giudice nomina poi un custode giudiziario, salvo che la sostituzione non abbia alcuna utilità; il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma dell’art. 560.
  • Artt. 2668-bis e 2668-ter c.c.: la trascrizione del pignoramento immobiliare conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data, e l’effetto cessa se non è rinnovata prima che scada il termine.
  • Artt. 602-604: se si espropria un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, o un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, titolo e precetto vanno notificati anche al terzo, il precetto deve menzionare il bene del terzo, e il pignoramento si compie nei confronti del terzo. Il modello non tratta questo caso: scrive l’atto contro il debitore titolare del diritto.
  • Il modello non calcola termini, importi né contributo unificato, non redige la nota di trascrizione né gli avvisi degli artt. 498 e 599, e non attesta notificazioni o trascrizioni eseguite.

Ambito e revisione

Atto di pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore (piena o nuda proprietà, usufrutto, superficie o altro diritto, per l’intero o per una quota indivisa), da notificare al debitore e poi trascrivere: beni indicati con gli estremi dell’art. 2826 c.c., ingiunzione, invito e avvertimenti dell’art. 492 nel testo vigente, richiesta di trascrizione e relata dell’ufficiale giudiziario. Gestisce l’esecuzione immediata autorizzata (art. 482) e la sospensione del termine per la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis). Non copre l’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604), i beni in comunione legale, la riscossione esattoriale e il credito fondiario. Non redige la nota di trascrizione, l’avviso ai creditori iscritti (art. 498) né l’avviso ai comproprietari (art. 599). Non calcola termini, importi né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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