Volontaria giurisdizione
Ricorso in camera di consiglio
ex artt. 737 e seguenti c.p.c.
Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.
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Prima e dopo il deposito
- Art. 737: i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. Il modello non individua il giudice competente né la norma che prevede il rito camerale: verificarli sulla disposizione speciale, che prevale sulle regole comuni anche per udienza, termini e impugnazione.
- Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti e dei documenti da parte del difensore ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
- D.P.R. 115/2002: chi deposita il ricorso introduttivo paga contestualmente il contributo unificato (art. 14, comma 1); fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge (art. 14, comma 3.1). Il contributo è dovuto nella misura fissa dell’art. 13, comma 1, lettera b), raddoppiata per i processi di competenza delle sezioni specializzate del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (art. 13, comma 1-ter), e aumentata della metà se la parte omette di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo (art. 13, comma 3-bis); la ragione dell’esenzione va dichiarata nelle conclusioni (art. 10, comma 6). Chi deposita il ricorso introduttivo anticipa inoltre, in modo forfettizzato, i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio (art. 30). Il modello non calcola importi.
- Artt. 50-bis e 738: davanti al tribunale il procedimento è collegiale, salvo che sia altrimenti disposto, e il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni. Il giudice può assumere informazioni.
- Se il giudice fissa l’udienza e dispone la notificazione del ricorso e del decreto agli interessati, la notificazione va eseguita nel termine e nelle forme stabiliti nel decreto, depositando poi la prova dell’avvenuta notificazione. Il modello non calcola il termine.
- Art. 739: contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. I decreti del presidente del tribunale e del giudice di pace l’art. 739 non li nomina: il rimedio va verificato nella disposizione speciale; per esempio, sulla revoca dell’amministratore di condominio, l’art. 64, secondo comma, disp. att. c.c. prevede un reclamo da proporre entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. Il modello non calcola il termine.
- Art. 740: il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.
- Art. 741: i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini per il reclamo senza che sia stato proposto reclamo; se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. Il modello non calcola il termine.
- Art. 742: i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
- Artt. 473-bis e 473-ter: salvo che la legge disponga diversamente, i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni seguono le norme del titolo IV-bis del libro secondo; i decreti del giudice tutelare e i provvedimenti elencati nell’art. 473-ter, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi. Per questi procedimenti il modello non va usato.
- Il modello non calcola termini, contributo unificato né altri importi e non attesta comunicazioni o notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Ricorso generale dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e seguenti), davanti al tribunale, al presidente del tribunale, alla corte d’appello o al giudice di pace: la norma che prevede il rito, il giudice e i presupposti li indica l’utente e il modello li cita come scritti. Non copre i procedimenti sulle persone, i minorenni e le famiglie del titolo IV-bis, i provvedimenti del giudice tutelare né il reclamo dell’art. 739. Non calcola termini né importi.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10 (esenzioni) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14 (obbligo di pagamento) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30 (anticipazioni forfettarie) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis (procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie: fuori da questo modello) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-ter (decreti del giudice tutelare e altri provvedimenti camerali immediatamente esecutivi: fuori da questo modello) ↗