Codice di procedura civile

Art. 429 c.p.c. — Pronuncia della sentenza

[1]((Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza)).

[2]Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

[3]Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Testo vigente dal 25 giugno 2008

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LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 429 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10085/2026

    18 aprile 2026

    Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nelle forme del rito locatizio avverso decisione resa all'esito di giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., in cui il giudice aveva dapprima fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies e, poi, revocando tale ordinanza, assegnato la causa a sentenza "senza termini" e depositato la decisione nei successivi sessanta giorni, senza adottare alcun provvedimento espresso di mutamento del rito).

    Art. 429 c.p.c. · Art. 281-sexies c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 426 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34623/2025

    29 dicembre 2025

    In materia di crediti di lavoro, la disciplina contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il meccanismo del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha natura speciale rispetto a quella stabilita dall'art. 1284, comma 4, c.c., assolvendo ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, sicché il rinvio ivi previsto agli "interessi nella misura legale", quale componente di tale cumulo, va riferito ai soli interessi "ordinari" di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., e non anche ai cd. superinteressi di cui al comma 4 dello stesso articolo.

    Art. 429 c.p.c. · Art. 1284 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25075/2025

    12 settembre 2025

    Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza).

    Art. 429 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 353 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21140/2025

    24 luglio 2025

    Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.

    Art. 429 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 437 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/2004

    Questione infondata
    4 novembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. – Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.

    Art. 420 c.p.c. · Art. 161 c.p.c. · Art. 429 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 139/1995

    Questione infondata
    27 aprile 1995

    Secondo l'interpretazione consolidata dalla Corte di cassazione (superata ora dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie) gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta. La tutela privilegiata dei crediti di lavoro, che ne risulta, non è tuttavia in contrasto - come la Corte costituzionale ha già, del resto, riconosciuto - con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto è giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.). - S. n. 207/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 429 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 1282 c.c. · Art. 1224 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 207/1994

    Questione infondata
    2 giugno 1994

    L'incidente di costituzionalità promosso, sotto profili attinenti in parte al principio di ragionevolezza e in parte al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto nelle controversie per ritardato pagamento di crediti, ivi disciplinate, riserverebbe, non soltanto ai datori di lavoro ma anche agli enti previdenziali un trattamento deteriore rispetto ai debitori comuni, non può, per quanto riguarda i crediti previdenziali, aver corso, ostandovi la duplice ragione che oggetto del giudizio 'a quò è un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata. (Inammissibilità, per irrilevanza, nella parte in cui vi sono state coinvolte le prestazioni erogate dagli enti previdenziali, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.). red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 14 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1973 al 25 giugno 2008. 36 parole aggiunte.

Nell'udienzatolto: , il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo aggiunto: e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art429 · fonte del testo

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