Art. 2653 c.c. — Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

[1]Devono parimenti essere trascritti:

  • 1)le domande dirette a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi. La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
  • 2)la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
  • 3)le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni e' eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;
  • 4)le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili. La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
  • 5)gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili. L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.

[2]((Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

Testo vigente dal 17 aprile 1994

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2653 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7487/2026

    29 marzo 2026

    La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia omesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.

    Art. 2653 c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 228 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32543/2025

    13 dicembre 2025

    La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

    Art. 2653 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1159 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30132/2025

    14 novembre 2025

    Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).

    Art. 2653 c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 96 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29473/2025

    7 novembre 2025

    Nel caso in cui la domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all'arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, c.c., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all'acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite.

    Art. 2653 c.c. · Art. 111 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 70 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/2022

    Questione inammissibile
    9 giugno 2022

    Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).

    Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 272/2012

    Illegittimità dichiarata
    6 dicembre 2012

    riuniti i giudizi; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sull…

    Art. 5 mediazione · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 4 mediazione · Art. 6 mediazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/2011

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2011

    È inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155- quater , 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.

    Art. 155-quater c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2653 sottopone a trascrizione altre categorie di domande per le quali i rispettivi effetti non sono analoghi a quelli stabiliti per le domande indicate nell'art. 2652, e sono, anche tra loro, eterogenei. La trascrizione della domanda di rivendicazione della proprietà, già disposta dalla legislazione fiscale, se pure senza sanzioni civili, è ordinata, in conformità del progetto della Commissione Reale, dal n. 1 dell'art. 2653. Tale trascrizione non si poteva certo ordinare con l'effetto di conservare i diritti acquistati anteriormente dai terzi nei confronti del convenuto in rivendicazione, senza snaturare il carattere dell'azione di rivendicazione e senza sovvertire i principi del nostro ordinamento giuridico. Invece l'effetto che si è voluto raggiungere, anche allo scopo di integrare opportunamente la disposizione dell'art. 948, è più limitato e consiste nel fatto che la sentenza ottenuta contro il possessore convenuto con la domanda trascritta produce effetto anche contro colui che abbia acquistato dal possessore e che abbia reso pubblico il suo acquisto nelle more del giudizio, dopo la trascrizione della domanda. Accanto alla domanda di rivendicazione si è ritenuto pure utile disporre la trascrizione, agli stessi effetti, per le domande dirette all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1084

  • Effetto analogo a quello stabilito per la domanda di rivendicazione l'art. 2653, n. 2, dispone per la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. La devoluzione pronunciata contro l'enfiteuta è operativa di effetti anche nei confronti di coloro che hanno acquistato a titolo particolare diritti dall'enfiteuta e li hanno resi pubblici dopo la trascrizione della domanda di devoluzione. Potrebbe sembrare che la disciplina ora accennata non sia in armonia con i nuovi principi della trascrizione, perchè in fondo la devoluzione non è che un caso di risoluzione per inadempimento dell'enfiteuta e per essa quindi dovrebbe valere la regola che fa salvi i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione. Ma, a parte che per la devoluzione vi sono esigenze particolari che impediscono una più energica tutela dei diritti dei terzi, va osservato che l'effetto retroattivo della devoluzione anche rispetto agli aventi causa dall'enfiteuta è già esplicitamente sancito, almeno per qualche ipotesi rilevante, dagli articoli 1077 e 2815, secondo comma. La trascrizione della domanda di devoluzione ha inoltre un effetto particolare rispetto ai creditori ipotecari dell'enfiteuta e al loro diritto di esercitare, in luogo del loro debitore, il diritto di affrancazione. Ma tale effetto è già esplicitamente sancito nel secondo comma dell'art. 974. Può essere utile avvertire che non si è esplicitamente stabilito in questa sede l'obbligo di trascrivere la domanda di affrancazione del fondo enfiteutico, esclusivamente perchè l'articolo 971, ultimo comma, rimette alla legge speciale la disciplina di tutte le modalità dell'affrancazione, ed è noto che la trascrizione della domanda è già disposta a particolari effetti dalla legge speciale. È invece quasi superfluo avvertire che, per quanto riguarda la sentenza di devoluzione, essa deve essere resa pubblica nelle forme stabilite dall'art. 2655, che sono quelle comuni alle sentenze che pronunciano l'annullamento, la rescissione o la risoluzione di un atto, e che, per il caso in cui la devoluzione sia fatta convenzionalmente, devono trovare applicazione pura e semplice la disposizione dell'art. 2643, n. 2, e quella dell'art. 2644, la quale invece, per le ragioni sovraesposte, non può trovare applicazione nel caso della sentenza di devoluzione, che è operativa in danno dei terzi che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1085

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 17 aprile 1994. 1 parola tolta, 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili. Se la trascrizione di tali domande tolto: o aggiunto: a dichiarazioni e' eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del …

… atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domandaaggiunto: .

aggiunto: Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2653 · fonte del testo

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