Codice di procedura civile

Art. 81 c.p.c. — Sostituzione processuale

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 81 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15818/2026

    22 maggio 2026

    L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e ha perciò carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, cosicché, ove il debitore non sia più inerte, ma abbia tenuto comportamenti idonei e sufficienti ad esprimere la sua volontà circa la gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto affinché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore ritenga di esercitare i propri diritti, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui compiute a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria, ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione surrogatoria in relazione ad una controversia di impugnazione, per falsità, di un testamento olografo con cui il de cuius aveva designato unico erede il debitore e nella quale quest'ultimo si era costituito aderendo alle domande degli attori e disponendo così del diritto che gli sarebbe derivato dal testamento, in modo da privare il proprio creditore della legittimazione all'azione surrogatoria per insussistenza dell'inerzia).

    Art. 81 c.p.c. · Art. 2900 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 404 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27167/2025

    10 ottobre 2025

    La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.

    Art. 81 c.p.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23064/2025

    11 agosto 2025

    Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL, ove, nonostante la concorrente legittimazione della Regione e della Gestione Liquidatoria, stia in giudizio solo la seconda, quest'ultima, oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, agisce o resiste, quale mandataria ex lege della Regione, anche quale sostituto processuale della stessa, ai sensi dell'art. 81 c.p.c..

    Art. 81 c.p.c. · Art. 6 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22244/2025

    1 agosto 2025

    Il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la nullità della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura ad litem, conferita dal procuratore speciale dei congiunti, stranieri, delle vittime di un sinistro stradale, atteso che il relativo tenore letterale faceva riferimento al potere di rappresentare e difendere gli attori dinanzi ai tribunali italiani in relazione ai diritti derivanti dall'incidente, senza tuttavia contenere alcun riferimento alla preposizione del procuratore alla gestione, sul piano sostanziale, di affari determinati).

    Art. 81 c.p.c. · Art. 77 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art81 · fonte del testo

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